Comunione di diritti reali e diritto dei comproprietari di essere messi in condizione di conoscere, prima dell’assemblea, i documenti contabili posti alla base della delibera che approva il rendiconto.
La Seconda Sezione civile, con ordinanza n. 4445 del 20 febbraio 2020, ha ricapitolato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia e che riconosce a ciascun condomino la facoltà di richiedere e di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta.
Tale possibilità, che deve essere data non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, è legittima purché il suo esercizio:
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