Condominio minimo e Superbonus: come regolarsi

Pubblicato il 15 dicembre 2021

La materia del Superbonus continua a tenere banco tra le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate. Ora è la volta di un’istante proprietaria di due immobili (categoria A/2 e C/6), parte di un condominio del quale fanno parte altri 3 immobili (categoria A/2, C/2 e C/6) di proprietà del marito.

I contribuenti intendono fruire del Superbonus volendo ricostruire l'intero edificio, realizzando interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio nonché antisismici, facendo presente che si tratta di un condominio minimo. Vengono poste delle domande riguardanti i pagamenti, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, l’istallazione di grate alle finestre.

Superbonus e condominio minimo: chi deve pagare i lavori

La prima domanda riguarda l’effettuazione dei pagamenti.

La risposta n. 809 del 14 dicembre 2021 richiama la circolare n. n. 24/E/2020 nella parte che riguarda il condominio minimo (edificio composto da un numero non superiore a otto condomìni): non si è tenuti a nominare l'amministratore (e a richiedere il codice fiscale) e nemmeno a tenere il regolamento di condominio.

Pertanto, è possibile utilizzare il codice fiscale del condomìno che ha effettuato i connessi adempimenti, fermo l’obbligo di dimostrare che gli interventi sono effettuati su parti
comuni dell'edificio.

Con riferimento alle detrazioni, anche se le fatture andranno emesse al condomino o ai condomìni che eseguono i richiesti adempimenti, le detrazioni potranno essere fruite anche da colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese.

Attenzione: è, però, indispensabile che i documenti di spesa siano integrati con il nominativo di chi ha pagato e con l'indicazione della relativa percentuale, a partire dal primo anno di fruizione del beneficio.

Sarà scelta di ogni condomino se optare per la sconto in fattura o per la cessione del credito.

Superbonus: sostituzione del riscaldamento condominiale

Altro quesito attiene al limite di spesa ammesso al Superbonus per all'intervento "trainato" di sostituzione dell'impianto di riscaldamento condominiale con un nuovo impianto condominiale alimentato da biomasse combustibili.

 Si ricorda che tale lavoro è ammesso al Superbonus solo se eseguito congiuntamente a un intervento finalizzato all'efficienza energetica "trainante", con conseguente miglioramento di due classi energetiche.

Ai sensi del DL Rilancio, per gli interventi trainati, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

Poiché, per i lavori di efficientamento energetico, la detrazione massima è pari a 30mila euro, il limite di spesa ammesso al Superbonus, sarà di 27.273 euro.

Superbonus: l’installazione di grate

Per quanto riguarda l’intervento consistente nell’installazione di grate, va fatto riferimento alla circolare n. 30/2020, in cui si afferma che l’agevolazione spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato.

Quindi i costi sostenuti per l’installazione delle grate alle finestre andranno a finire nel Superbonus purché un tecnico abilitato attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla norma, la congruità delle relative spese sostenute e il collegamento dell’opera al completamento degli interventi agevolati.

Diversamente, per tale intervento, sarà possibile fruire della detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie, senza poter cedere il credito o accedere allo sconto in fattura.

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