Condoni, Fisco “batte” edilizia

Pubblicato il 10 aprile 2009 Sono in parte infondate ed in parte inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Spoleto sull’articolo 15, comma 7, della legge 289/2002 - Finanziaria 2003 - nella parte che prevede l’esclusione da punibilità per i reati tributari nel caso di adesione alla sanatoria sulla base della presunta irragionevolezza di una misura che sembra non rispettare i presupposti dell'estinzione dei reati urbanistici (condono edilizio). È quanto si legge nell’ordinanza n. 109 della Corte costituzionale depositata ieri. Dunque, il condono fiscale passa l’esame della Consulta poiché i due tipi di sanatoria (edilizia e fiscale) sono del tutto eterogenei e quindi non devono rispettare le medesime condizioni. Così, non può essere criticata come irragionevole la normativa sul condono tributario e i suoi obiettivi di riduzione del contenzioso e immediato introito finanziario. Nell’ordinanza viene respinta, inoltre, l’equiparazione tra condono e amnistia dal momento che il condono raggiunge i suoi effetti estintivi con la collaborazione degli interessati, mentre l’amnistia è misura di clemenza generalizzata.
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