Condono tombale, con l’istanza si pregiudica il rimborso Irap

Pubblicato il 10 ottobre 2008 La decisione della Cassazione 22767 (9 settembre) fissa l’importante principio di diritto che, con riferimento alla presentazione della definizione automatica prevista dagli articoli 7 e 9 della legge 289/2002 (condono fiscale automatico), viene preclusa al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità di imposta definite in via agevolata, compreso il rimborso di imposte ritenute inapplicabili per assenza del relativo presupposto impositivo (nella specie l’Irap). La ragione risiede nella circostanza che il condono tombale, teso alla definizione transattiva della controversia in ordine all’esistenza del detto presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ossia “coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto”.
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