Condotte distinte, no al “ne bis in idem”

Pubblicato il 14 ottobre 2014 Ai fini della preclusione di cui al principio del “ne bis in idem”, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

Detta corrispondenza è stata esclusa nella vicenda esaminata dai giudici di Cassazione con sentenza n. 42555 del 13 ottobre 2014, in cui l'imputato, amministratore di una srl, era stato condannato per omessa dichiarazione dei redditi e, successivamente, per occultamento e distruzione dei documenti contabili.

I giudici di Cassazione hanno, in particolare, confermato che le violazioni contestate al ricorrente risultavano del tutto distinte ed autonome, sia sul piano naturalistico che su quello giuridico.
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