Condotte distinte, no al “ne bis in idem”
Pubblicato il 14 ottobre 2014
Ai fini della
preclusione di cui al
principio del “ne bis in idem”, l'
identità del fatto sussiste quando vi sia
corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato
in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle
circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Detta corrispondenza è stata esclusa nella vicenda esaminata dai giudici di Cassazione con
sentenza n. 42555 del 13 ottobre 2014, in cui l'imputato, amministratore di una srl, era stato condannato per
omessa dichiarazione dei redditi e, successivamente, per
occultamento e distruzione dei documenti contabili.
I giudici di Cassazione hanno, in particolare, confermato che le
violazioni contestate al ricorrente risultavano
del tutto distinte ed autonome, sia sul piano naturalistico che su quello giuridico.