Condotte distinte, no al “ne bis in idem”

Pubblicato il 14 ottobre 2014 Ai fini della preclusione di cui al principio del “ne bis in idem”, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

Detta corrispondenza è stata esclusa nella vicenda esaminata dai giudici di Cassazione con sentenza n. 42555 del 13 ottobre 2014, in cui l'imputato, amministratore di una srl, era stato condannato per omessa dichiarazione dei redditi e, successivamente, per occultamento e distruzione dei documenti contabili.

I giudici di Cassazione hanno, in particolare, confermato che le violazioni contestate al ricorrente risultavano del tutto distinte ed autonome, sia sul piano naturalistico che su quello giuridico.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Saldo imposta sostitutiva TFR 2026 entro il 16 febbraio

11/02/2026

Riconoscimento titolo avvocato estero: esami CNF 2026

11/02/2026

CIGS aree di crisi industriale complessa: novità 2026

11/02/2026

Decreto Flussi 2026: ripartizione quote per lavoro stagionale nel turismo

11/02/2026

Attività esperienziali in agricoltura e lavoro: focus dei CDL

11/02/2026

Caparra confirmatoria e recesso: imposta di registro in misura fissa

11/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy