Conferimenti nelle società di capitali e non configurabilità della simulazione

Pubblicato il 23 luglio 2013 Secondo la Prima sezione civile della Corte di cassazione – sentenza n. 17467 depositata il 17 luglio 2013 - il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale il socio o il terzo, sul presupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata dall'organo competente della società, “realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della sua partecipazione alla medesima società”; detto conferimento, in particolare, trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché “le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono essere esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima”.

In presenza di aumento di capitale deliberato dall'assemblea – continua la Corte - non è, inoltre, configurabile la simulazione del conferimento in forza di un accordo simulatorio concluso tra il conferente e l'amministratore della società; quest'ultimo, infatti, anche qualora sia delegato al compimento delle operazioni necessarie all'esecuzione della deliberazione, non avendo poteri legali di rappresentanza della società medesima negli atti di gestione attinenti all'organizzazione della società, non è legittimato a rappresentarla nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti.
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