Confermate le sanzioni ai gruppi che stipulano intese restrittive con ripartizioni di mercato

Pubblicato il 09 dicembre 2011 La Corte di giustizia Ue, con tre sentenza depositate l'8 dicembre 2011 relativamente alle cause C-272/09, C-386/10 e C-389/10, ha respinto il ricorso presentato da due gruppi di aziende avverso la decisione con cui il Tribunale europeo di primo grado aveva confermato le sanzioni inflitte ai ricorrenti in considerazione di due intese con cui le partecipanti si erano impegnate a restrizioni orizzontali del tipo “cartelli di prezzi” ed a ripartizione dei mercati.

Secondo i giudici europei, in particolare, la sanzione inflitta dalla Commissione risultava, anche alla luce della gravità dell'infrazione, in linea con il principio di tutela giurisdizionale effettiva previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy