Confermato il sequestro preventivo dell'articolo online asseritamente diffamatorio

Pubblicato il 25 febbraio 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 7155 depositata lo scorso 24 febbraio 2011, ha confermato la misura del sequestro preventivo disposta, nell'ambito di un processo penale per diffamazione, dai giudici del riesame del Tribunale di Milano nei confronti di un articolo, pubblicato in un portale online, contenente alcune espressioni ritenute lesive dell'onore e del decoro di una europarlamentare.

Secondo i giudici di legittimità, la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo internet “quale concreta manifestazione del proprio pensiero” può trovare limitazione solo “nella corrispondente tutela dei diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l'esercizio delle attività indicate”.

Poiché, poi, il sequestro preventivo non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione ma su di un diritto di libertà che ha dignità pari a quella della libertà individuale, occorre che la sua imposizione sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni. Necessità e ragioni ritenute sussistenti nel caso in esame in cui il Gip aveva rinvenuto il fumus commissi delicti ed il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato a cagione del mantenimento in rete delle frasi oggetto del procedimento penale.

Motivazioni, queste, ritenute “logicamente espresse” e “correttamente ispirate” dai giudici di legittimità.
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