Confermato l'omesso versamento dell'Iva se la deduzione della crisi economica è solo generica

Pubblicato il 22 gennaio 2014 La Terza sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 2614 depositata il 21 gennaio 2014, ha respinto il ricorso presentato dall'amministratore di una società che era stato condannato per omesso versamento dell'Iva ex articolo 10-ter del Decreto legislativo n. 74/2000.

L'uomo si era opposto alla detta statuizione lamentando l'assenza dell'elemento soggettivo del reato contestatogli in considerazione del fatto che mancava il fine di evadere l'imposta, “trattandosi di una società che svolge attività ben definite e non già di una mera “cartiera”, ma purtroppo in un momento di crisi economica”.

I giudici di Cassazione, sul punto, hanno ricordato come anche le Sezioni unite, con la sentenza n. 37424/2013, hanno ribadito che il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico. Per la commissione di questo reato, ossia, basta la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato e la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta e che, quindi, deve essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di cinquantamila euro, entro il termine lungo previsto.

Così – conclude la Corte – la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo non può essere invocata per escludere la colpevolezza ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta.

Nel caso in esame, in definitiva, la deduzione relativa alla crisi economica era da ritenere generica non recando, in fatto, “indicazioni specifiche né concrete atte a ravvisare una reale impossibilità incolpevole all'adempimento” ovvero a ricondurre la causa esclusiva dell'inadempimento a condotte tenute prima del periodo preso in considerazione.
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