Confidi: base imponibile con metodo retributivo e aliquota ordinaria al 3,9%

Pubblicato il 20 gennaio 2015 L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 5/E del 19 gennaio 2015, risponde ad un quesito prospettato in merito alla possibilità per i Consorzi di garanzia dei fidi (Confidi) di applicare, ai fini della determinazione della base imponibile, il metodo retributivo e l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento.

Sulla base dell'art. 13, comma 45, del decreto legge n. 269 del 2003 “ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali”, mentre il successivo comma 47 - che impone ai Confidi, “comunque costituiti”, di determinare “in ogni caso” il valore della produzione netta secondo il metodo retributivo - lascia intendere che il legislatore abbia voluto riservare ai Consorzi, seppur soggettivamente configurabili quali enti finanziari, la capacità di determinare il valore della produzione netta secondo le regole previste per gli enti privati non commerciali.

La risoluzione specifica che: “Per i Confidi, dunque, la sussistenza del solo requisito soggettivo non rappresenta un elemento sufficiente per poter giustificare l’applicazione (tanto in termini di determinazione della base imponibile, quanto in relazione all’individuazione dell’aliquota applicabile) del regime IRAP proprio delle banche ed altri soggetti finanziari”.

Le Entrate giungono alle proprie conclusioni ed affermano che i Confidi possono determinare la base imponibile mediante applicazione del metodo retributivo e devono applicare l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento prevista per tutti gli enti non commerciali e non già la maggiore aliquota (4,65 per cento) prevista per le banche e gli altri enti finanziari che determinano la base imponibile ex articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
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