Formazione continua: cambia il sistema dei Fondi Paritetici Interprofessionali

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Sono in vigore dal 9 gennaio 2026, data di pubblicazione del decreto direttoriale di adozione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” e relativi allegati.

Le Linee Guida, adottate con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 gennaio 2026, rappresentano un intervento organico di riordino, razionalizzazione e aggiornamento della disciplina regolatoria applicabile ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, istituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Esse sostituiscono integralmente le “Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua”, contenute nella circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018, superandone l’impostazione prevalentemente finanziaria e introducendo un quadro regolatorio unitario che disciplina in modo sistematico le modalità di attivazione, funzionamento, utilizzo delle risorse, monitoraggio, vigilanza e controllo dei Fondi.

Inquadramento sistematico dei Fondi paritetici interprofessionali

La disciplina dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua trova il proprio fondamento normativo nell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che costituisce il principale riferimento finanziario e strategico di livello statale in materia di formazione professionale dei lavoratori.

Tale disposizione ha progressivamente assunto un ruolo centrale nel sistema delle politiche del lavoro, configurando i Fondi non soltanto come strumenti di gestione di risorse contributive, ma come leve di politica attiva finalizzate, da un lato, al rafforzamento della qualità e della continuità occupazionale delle persone e, dall’altro, al sostegno della produttività e della competitività delle imprese.

In questa prospettiva, la formazione continua viene esplicitamente riconosciuta quale modalità concreta di esercizio del diritto individuale all’apprendimento permanente, inteso come processo di sviluppo e di crescita personale, civica, sociale e professionale, in coerenza con quanto sancito dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. L’articolo 118 della legge n. 388/2000 si colloca, pertanto, all’incrocio tra politiche del lavoro, politiche formative e diritti della persona, delineando una cornice unitaria entro cui i Fondi sono chiamati ad operare.

A tale funzione sono destinati, nell’ordinamento italiano, i Fondi paritetici interprofessionali, istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che vi aderiscono su base volontaria, attraverso il versamento del contributo obbligatorio pari allo 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore, previsto dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il sistema di finanziamento dei Fondi si fonda, dunque, sul gettito derivante da tale contribuzione, che l’INPS riscuote presso i singoli datori di lavoro e trasferisce ai Fondi prescelti, al netto dei costi amministrativi, in funzione delle opzioni esercitate dalle imprese.

Le risorse così trasferite sono caratterizzate da un vincolo normativo pubblicistico di destinazione, essendo utilizzabili esclusivamente per interventi di formazione continua. Tale vincolo giustifica, da un lato, l’intensità dei controlli pubblici sulla gestione delle risorse e, dall’altro, la necessità di assicurare che l’operatività dei Fondi si svolga nel rispetto di principi di trasparenza, correttezza amministrativa ed effettività dell’azione formativa.

Sotto il profilo giuridico-organizzativo, i Fondi sono costituiti sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e assumono forme giuridiche tipicamente privatistiche di natura associativa. Tuttavia, pur operando secondo modelli organizzativi privatistici, essi sono qualificati a perseguire finalità di interesse pubblico, in conformità alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 10 del 18 febbraio 2016.

Le finalità pubblicistiche dei Fondi si sostanziano nella valorizzazione delle leve della bilateralità quale strumento di qualificazione delle competenze professionali delle persone adulte, in una prospettiva universalistica, che garantisce l’accesso ai finanziamenti senza oneri diretti o indiretti a carico dei lavoratori o delle imprese e senza pregiudizio per il diritto di non adesione.

Nel corso degli anni, accanto alle modifiche intervenute sulla norma istitutiva e ai contributi forniti da pareri, pronunce interpretative e orientamenti giurisprudenziali, il quadro normativo di riferimento dei Fondi è stato progressivamente ampliato e arricchito da una pluralità di interventi legislativi e regolamentari. Tra questi assumono particolare rilievo il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e dei servizi per il lavoro e delle politiche attive operato dai decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 2015, nonché l’istituzione del Fondo Nuove Competenze ad opera del decreto-legge n. 34 del 2020 e l’adozione del Piano nazionale nuove competenze.

Ulteriori sviluppi sono rappresentati dalle misure di inclusione sociale e lavorativa introdotte dal decreto-legge n. 48 del 2023 e, soprattutto, dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024, n. 115, che disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e individua i Fondi quali enti titolari delegati per specifici ambiti di intervento, rafforzandone il ruolo all’interno del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Tali interventi normativi riflettono una più ampia esigenza di rafforzamento della qualità dell’offerta formativa, resa necessaria dai rapidi mutamenti sociali, economici e produttivi e dalle molteplici transizioni – digitali, tecnologiche, ecologiche, demografiche e migratorie – che attraversano il mercato del lavoro. In questo contesto, emerge la necessità di rendere la formazione continua maggiormente attrattiva, tempestiva e coerente rispetto alla domanda di competenze, di favorire la portabilità e la spendibilità degli investimenti in capitale umano, di promuovere l’integrazione tra politiche e strumenti e di perseguire la semplificazione e la digitalizzazione dei processi amministrativi e dei sistemi informativi.

Alla luce di tali trasformazioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali manifesta l’intendimento di coordinare e sostenere l’operatività dei Fondi all’interno di un modello di governance strategica, multi-attore e multilivello, fondato sulla leale collaborazione con le Regioni e le Province autonome, sulla valorizzazione della contrattazione e della bilateralità e sul rafforzamento del partenariato pubblico-privato nelle politiche per la formazione e l’occupabilità.

In tale contesto, i Fondi sono individuati quali soggetti legittimati alla programmazione e all’attuazione di interventi riconducibili alle politiche per la formazione e l’occupazione, e in particolare:

  • interventi di formazione continua dei lavoratori, inclusi quelli rivolti ai beneficiari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, comunque denominati;
  • interventi di formazione assunzionale destinati a disoccupati o inoccupati, direttamente funzionali all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, ivi compresa la formazione interna o esterna realizzata nell’ambito dei contratti di apprendistato;
  • interventi di politiche attive del lavoro, con specifico riferimento a quelli finalizzati alla gestione delle crisi aziendali, delle transizioni produttive e organizzative, dei processi di ricollocazione e di staffetta generazionale, nonché a quelli connessi all’accesso flessibile alla pensione e all’attivazione o al mantenimento di misure di sostegno al reddito in assenza di un rapporto di lavoro.

Il susseguirsi di circolari e disposizioni attuative nel tempo, tra cui la circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018, ha reso evidente l’esigenza di un intervento di razionalizzazione e sistematizzazione del quadro regolatorio. In tale prospettiva si collocano le presenti Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, che aggiornano e coordinano le disposizioni previgenti, introducendo un assetto unitario e coerente delle regole applicabili.

Le Linee Guida si pongono, pertanto, l’obiettivo di innovare e adeguare la disciplina delle modalità di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi, nel rispetto dell’autonomia statutaria, organizzativa e gestionale degli stessi, chiamati a sviluppare il necessario livello di dettaglio attraverso procedure, requisiti e atti di regolamentazione interna conformi ai principi e alle prescrizioni ivi contenute. Esse entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale di adozione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Attivazione, revisione periodica e revoca dell’autorizzazione

Il Capitolo 2 delle Linee Guida disciplina in modo organico e puntuale l’intero ciclo di vita autorizzatorio dei Fondi, dalla fase di costituzione e attivazione, alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, fino alle ipotesi di liquidazione, commissariamento e revoca dell’autorizzazione.

L’impianto complessivo è improntato a criteri di rigore procedurale, responsabilizzazione gestionale e tutela della destinazione pubblicistica delle risorse.

Costituzione e attivazione di un Fondo

Ai fini dell’attivazione, ciascun Fondo deve essere costituito sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Le Linee Guida ammettono due alternative forme giuridiche, vale a dire la costituzione: 

  1. come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del Codice civile;
  2. come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Elemento centrale della fase costitutiva è il requisito della maggiore rappresentatività, che deve essere posseduto e comprovato da tutte le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori aderenti al Fondo. Ai fini della verifica di tale requisito, le Linee Guida escludono espressamente la rilevanza di rapporti di affiliazione o di adesione esterni agli atti costitutivi, evitando così che la rappresentatività possa essere surrettiziamente acquisita o dichiarata per il tramite di accordi indiretti.

L’attivazione del Fondo è subordinata al rilascio di una formale autorizzazione ministeriale, concessa a seguito della verifica della conformità alle finalità di cui all’articolo 118 della legge n. 388/2000, della solidità dei criteri di gestione, della professionalità dei soggetti incaricati e dell’adozione di modelli gestionali improntati al principio di trasparenza.

A tal fine, l’istanza di autorizzazione deve essere corredata da un set documentale obbligatorio, comprendente l’accordo interconfederale istitutivo, l’atto costitutivo, lo statuto e un piano triennale di fattibilità. Quest’ultimo assume un ruolo determinante, dovendo illustrare il quadro delle risorse finanziarie previste, il bacino di utenza atteso, le azioni programmate nelle diverse fasi di sviluppo del Fondo e la coerenza con gli standard minimi di funzionamento richiesti per il mantenimento dell’autorizzazione.

All’esito positivo dell’istruttoria, l’autorizzazione è formalizzata mediante decreto direttoriale o decreto ministeriale, a seconda della natura giuridica del Fondo (della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione per i fondi costituti come soggetto giuridico di natura associativa e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per i fondi costituti come soggetto dotato di personalità giuridica).

Successivamente, il Ministero provvede alla comunicazione all’INPS per consentire la codifica del Fondo e l’avvio delle adesioni da parte delle imprese. Al fine di garantire coerenza con le tempistiche previste per l’adesione delle imprese, le autorizzazioni rilasciate dopo il 1° settembre producono effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo.

È inoltre previsto un obbligo permanente di comunicazione al Ministero di ogni variazione rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti autorizzatori, la cui omissione può determinare l’attivazione delle procedure di verifica o di revoca.

Verifica periodica ai fini del mantenimento dell’autorizzazione

Il mantenimento dell’autorizzazione è sottoposto a un sistema strutturato di monitoraggio e verifica, basato sulla rilevazione periodica dei dati relativi alla conformità operativa dei Fondi agli standard di funzionamento definiti nell’Allegato 1 delle Linee Guida.

Con cadenza annuale, il Ministero raccoglie tali dati, anche con il supporto di INAPP, al fine di consentire ai Fondi di valutare e rafforzare le proprie scelte organizzative e operative. Su base quinquennale, secondo la calendarizzazione stabilita nell’Allegato 1, il Ministero avvia una vera e propria verifica di mantenimento dell’autorizzazione, volta ad accertare sia la permanenza dei requisiti originari sia il rispetto degli standard minimi di funzionamento.

In caso di esito positivo, l’autorizzazione si intende confermata per silenzio-assenso. Qualora, invece, emergano non conformità sanabili, al Fondo è concesso un termine fino a dodici mesi per adottare le misure correttive necessarie, restando nel frattempo pienamente operativo. Durante tale periodo è altresì prevista, in via derogatoria e motivata, la possibilità di incrementare temporaneamente la soglia delle spese di funzionamento.

Il Ministero avvia la procedura di messa in liquidazione del Fondo, finalizzata alla successiva revoca dell’autorizzazione, nei casi di accertata non conformità non sanabile, di mancato ripristino delle conformità entro il termine di sospensione accordato, ovvero al quarto accertamento di non conformità sanabile nell’arco di dieci anni. Resta ferma la facoltà del Ministero di effettuare verifiche straordinarie ogniqualvolta emergano fondati motivi, anche in esito alle attività di vigilanza.

L’avvio delle verifiche di mantenimento delle autorizzazioni rilasciate ai Fondi è fissato al 1° gennaio 2029. In fase di prima attuazione delle Linee Guida, al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi richiesti, è prevista la possibilità, per tutti i Fondi autorizzati, di ottenere in via temporanea un incremento di tre punti percentuali della soglia delle spese di funzionamento, previa richiesta motivata da presentare entro sei mesi dall’entrata in vigore.

Per i Fondi di nuova costituzione è inoltre previsto, all’inizio del secondo e del terzo anno di autorizzazione, l’obbligo di presentare una garanzia fideiussoria annuale di importo pari alla quota delle spese di funzionamento rapportata al gettito INPS dell’anno precedente. Tale garanzia, il cui costo è imputabile alle spese di funzionamento, può essere svincolata all’esito positivo della prima verifica di mantenimento dell’autorizzazione ed è eventualmente prestata, in mancanza di adeguate garanzie patrimoniali dirette, dalle organizzazioni sindacali e datoriali costituenti, in proporzione alla rispettiva rappresentatività.

Liquidazione, commissariamento e revoca dell’autorizzazione

Nei casi previsti dalle Linee Guida, il Ministero notifica l’avvio della procedura di liquidazione del Fondo, finalizzata alla successiva revoca dell’autorizzazione. Tale procedura è preceduta da una comunicazione di preavviso contenente le motivazioni alla base dell’intervento e, in assenza di controdeduzioni idonee, trascorsi 30 giorni, si conclude con la nomina di un commissario liquidatore mediante decreto direttoriale.

Con la nomina del commissario liquidatore cessano tutti gli organi statutari del Fondo, ad eccezione del Collegio dei Sindaci, e viene disposta la cessazione della codifica INPS ai fini delle adesioni. Il commissario è tenuto a relazionare periodicamente al Ministero e a predisporre il rendiconto e il bilancio finale di liquidazione, strutturati anche per contabilità separata e soggetti ad approvazione ministeriale.

Al termine delle operazioni di liquidazione, le risorse residue derivanti dalla gestione del contributo dello 0,30% sono restituite all’INPS e destinate alle finalità previste per l’inoptato dall’articolo 118 della legge n. 388/2000. La procedura di liquidazione può essere attivata anche su iniziativa del Fondo, mediante deliberazione dell’assemblea dei soci, ferma restando la nomina ministeriale del commissario.

Conclusa la liquidazione, il Ministero provvede infine alla revoca dei decreti di autorizzazione e di riconoscimento della personalità giuridica, formalizzata secondo le medesime modalità previste per il rilascio dell’autorizzazione.

Modalità organizzative e di funzionamento

Un capitolo da hoc delle Linee Guida, il terzo, disciplina l’assetto organizzativo, gestionale e contabile dei Fondi, definendo un quadro unitario di regole volto a garantire trasparenza, correttezza amministrativa, separazione delle funzioni e responsabilizzazione nella gestione delle risorse pubbliche.

Le disposizioni ivi contenute si applicano a tutti i Fondi autorizzati, che sono tenuti ad adeguare i propri atti statutari, regolamentari e organizzativi nel rispetto delle tempistiche previste.

Organizzazione statutaria del Fondo

Ciascun Fondo è tenuto a disciplinare, all’interno del proprio Statuto, la composizione, le funzioni e il funzionamento degli organi sociali. Tali organi sono tradizionalmente individuati nell’Assemblea, nel Consiglio di Amministrazione, nel Presidente, nel Vicepresidente e nel Collegio dei Sindaci.

Ad eccezione del Collegio dei Sindaci, il cui Presidente è nominato dal Ministero, tutti gli organi sociali devono rispettare il principio di pariteticità tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori costituenti il Fondo. In particolare, lo Statuto deve garantire una composizione dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione tale da assicurare un’adeguata rappresentanza di ciascuna sigla aderente.

Lo Statuto deve inoltre individuare i poteri attribuiti a ciascun organo, la durata degli incarichi e il numero massimo dei mandati, assicurando il rispetto del principio di rotazione. In ogni caso, è stabilito un limite massimo inderogabile di 9 anni complessivi per l’esercizio di incarichi di amministrazione all’interno del Fondo, anche se svolti attraverso mandati non consecutivi.

Ulteriore principio cardine è quello della assenza di inconferibilità e di conflitti di interesse. In particolare, lo Statuto deve prevedere l’incompatibilità tra incarichi direttivi o di amministrazione del Fondo e incarichi analoghi presso le organizzazioni costituenti, con specifico riferimento ai soggetti coinvolti nelle attività di condivisione dei piani formativi finanziati dal Fondo, al fine di evitare commistioni di ruoli e potenziali conflitti di interesse.

Il Collegio dei Sindaci è investito di funzioni di controllo di legalità e di vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Fondo e sul suo concreto funzionamento. All’organo di controllo è altresì affidata la verifica della corretta applicazione delle procedure interne relative ai progetti di formazione approvati e finanziati.

Qualora allo stesso Collegio dei Sindaci sia attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti, i suoi componenti devono essere iscritti all’albo dei revisori legali. Analogo requisito si applica nei casi in cui, pur in assenza di una previsione statutaria esplicita, il Collegio svolga di fatto anche il controllo contabile.

Nel caso in cui il Fondo affidi la revisione legale a una società di revisione esterna, le Linee Guida introducono specifici presidi volti a evitare concentrazioni di incarichi. In particolare, l’affidamento deve essere preceduto da una dichiarazione della società attestante di non svolgere il medesimo ruolo presso più di due Fondi. È inoltre previsto un limite massimo di sei esercizi consecutivi, non rinnovabile prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del precedente incarico, al fine di garantire la rotazione dei soggetti certificatori.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle Linee Guida, ciascun Fondo deve trasmettere al Ministero il proprio Statuto adeguato alle nuove disposizioni. Lo Statuto è approvato con decreto direttoriale entro 120 giorni dalla ricezione e successivamente pubblicato nella sezione del sito istituzionale dedicata alla trasparenza. Ogni successiva modifica statutaria è soggetta a preventiva approvazione ministeriale, fermo restando il principio della prevalenza delle norme di legge inderogabili su eventuali disposizioni statutarie contrastanti.

Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo

I Fondi sono responsabili della gestione delle risorse loro assegnate e disciplinano le relative modalità operative mediante l’adozione di un Regolamento generale che descrive il modello di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo adottato, in coerenza con le Linee Guida e con la normativa vigente.

Il Regolamento deve essere trasmesso al Ministero entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle Linee Guida ed è approvato con decreto direttoriale entro i successivi 120 giorni. Una volta approvato, esso deve essere pubblicato nella sezione del sito internet dedicata alla trasparenza. Il Regolamento non sostituisce l’eventuale manualistica operativa del Fondo, che resta in vigore purché coerente con il documento approvato.

Nel rispetto dei principi di trasparenza e responsabilità amministrativa, il Regolamento deve contenere una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità connesse alle funzioni di gestione, pagamento e controllo, nonché sistemi idonei a garantire la separazione delle funzioni e il rispetto del principio di terzietà nei processi di valutazione, approvazione e finanziamento dei piani formativi.

Il Regolamento deve inoltre assicurare che tutte le articolazioni territoriali del Fondo e i soggetti coinvolti nell’attuazione dei piani formativi ricevano indicazioni coerenti e vincolanti in merito ai sistemi di gestione, rendicontazione e controllo adottati. È espressamente previsto il divieto di applicazione retroattiva delle modifiche ai criteri operativi, che possono trovare applicazione solo per i piani formativi approvati successivamente alla loro pubblicazione.

Nel documento devono essere dettagliate anche le modalità operative di finanziamento degli interventi nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato.

L’Allegato 2 alle Linee Guida fornisce uno schema esemplificativo del Regolamento. I Fondi devono infine disciplinare, nel medesimo Regolamento, i criteri e le procedure per l’individuazione, autorizzazione o accreditamento dei soggetti erogatori della formazione, in conformità al decreto ministeriale n. 115/2024.

Bilancio e rendiconto finanziario

In attuazione del principio di trasparenza, ciascun Fondo è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale. Dal bilancio deve emergere in modo chiaro la distinzione tra le risorse destinate al funzionamento e quelle destinate alle attività formative.

Ai fini delle verifiche ministeriali, il Fondo deve predisporre un rendiconto finanziario annuale per cassa, strutturato secondo lo schema di cui all’Allegato 3 alle Linee Guida, articolato nelle macro-sezioni delle Entrate e delle Uscite. Fanno eccezione esclusivamente alcune voci contabili, quali TFR, oneri differiti e ammortamenti, che sono rilevate secondo il criterio della competenza economica.

Il Rendiconto deve evidenziare separatamente le risorse derivanti dal gettito dello 0,30% e quelle provenienti da altre fonti, classificate come risorse integrative, complementari o apporti finanziari esterni. Al fine di prevenire il doppio finanziamento, il Fondo è tenuto a distinguere le spese riferite a ciascuna fonte, anche mediante contabilità separata.

Il Rendiconto deve inoltre contenere i dati necessari alla verifica degli standard di funzionamento previsti dall’Allegato 1. In attesa dell’operatività del sistema informativo integrato, esso deve essere trasmesso al Ministero entro il 31 luglio dell’anno successivo, in formato elettronico e non editabile. La documentazione giustificativa delle attività formative deve essere conservata per almeno dieci anni.

Adesione delle imprese e mobilità tra Fondi

L’adesione delle imprese ai Fondi avviene tramite la denuncia contributiva UNIEMENS presentata all’INPS. Ai sensi dell’articolo 118, comma 3, della legge n. 388/2000, l’adesione o la revoca devono essere espresse entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetti dal 1° gennaio successivo.

L’impresa è inoltre tenuta a comunicare l’adesione al Fondo mediante PEC, allegando copia della denuncia contributiva e del documento di identità.

Mobilità tra Fondi e trasferimento delle risorse

La mobilità tra Fondi è disciplinata dall’articolo 19, comma 7-bis, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009. Tale disposizione riconosce ai datori di lavoro aderenti la facoltà di modificare la scelta del Fondo di adesione e di richiedere il trasferimento delle risorse al nuovo Fondo prescelto.

In caso di mobilità, il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al Fondo di nuova adesione il 70% delle quote di adesione versate dal datore di lavoro nel triennio precedente, al netto delle somme già utilizzate o in corso di utilizzo per il finanziamento di piani formativi. Il trasferimento è subordinato al rispetto di due condizioni cumulative:

  • l’importo complessivo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato deve essere almeno pari a 3.000 euro;
  • il trasferimento non può riguardare imprese che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rientrino nella definizione comunitaria di micro e piccole imprese, ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE.

L’INPS rende disponibile una specifica procedura che consente il trasferimento delle quote di adesione e assicura che i versamenti effettuati dal datore di lavoro siano attribuiti al nuovo Fondo a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento.

La mobilità con trasferimento delle risorse è consentita esclusivamente in presenza di una contestualità tra revoca dell’adesione al Fondo di provenienza e adesione al nuovo Fondo. In assenza di tale contestualità, le risorse confluiscono nell’inoptato, secondo la normativa vigente.

Procedura di richiesta del trasferimento

Oltre alla procedura gestita dall’INPS, l’impresa deve trasmettere una richiesta formale di trasferimento delle risorse a mezzo PEC sia al Fondo di provenienza sia al Fondo di nuova adesione. La comunicazione deve indicare le matricole interessate dalla mobilità ed essere corredata da:

  • una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
  • copia della o delle denunce contributive;
  • copia del documento di identità del sottoscrittore.

I Fondi sono tenuti a predisporre appositi modelli standardizzati per la presentazione delle richieste di mobilità. La richiesta deve pervenire al Fondo di provenienza entro 90 giorni dalla data di revoca.

A supporto della trasparenza e della corretta gestione della mobilità, i Fondi sono tenuti a dotarsi, entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle Linee Guida, di sistemi informatici dedicati, alimentati dai dati INPS e, ove applicabile, dal Registro Nazionale Aiuti. Tali sistemi devono consentire alle imprese aderenti di visualizzare le risorse utilizzate, quelle disponibili e trasferibili, nonché garantire un adeguato flusso informativo tra Fondo di provenienza e Fondo di destinazione ai fini della verifica dei requisiti e della quantificazione dell’importo da trasferire.

Modalità di utilizzo delle risorse

Il Capitolo 4 delle Linee Guida disciplina in modo organico le modalità di utilizzo delle risorse dei Fondi, distinguendo le tipologie di attività finanziabili, le categorie di risorse, i limiti alle spese di funzionamento, gli strumenti di tutela finanziaria e le modalità di finanziamento, attuazione e controllo dei piani formativi.

Categorie di attività e risorse

Le attività dei Fondi si articolano in:

  • attività di funzionamento, comprendenti organizzazione, gestione e controllo, nelle quali confluiscono, a partire dal 2026, anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi;
  • attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi, che includono l’intero ciclo dell’intervento formativo (progettazione, erogazione, monitoraggio, attestazione delle competenze), nonché le attività di apprendimento e politica attiva coerenti con le finalità istituzionali dei Fondi.

Accanto al gettito dello 0,30%, i Fondi possono essere destinatari di risorse aggiuntive, distinte in:

  • risorse integrative, assimilate al gettito per finalità, gestione e vigilanza, rilevanti ai fini degli indici di funzionamento e del calcolo delle spese di funzionamento;
  • risorse complementari, destinate ad ampliare l’offerta formativa e di politica attiva, soggette a regimi di controllo differenziati in base alla provenienza pubblica o privata e a specifici limiti quantitativi;
  • apporti finanziari esterni derivanti da donazioni ed erogazioni liberali.

Le risorse complementari devono essere gestite su conti correnti separati.

Spese di funzionamento

Le spese di funzionamento sono soggette a soglie percentuali massime decrescenti in funzione del numero di lavoratori aderenti:

  • fino a 250.000 lavoratori delle imprese aderenti, quota annua del 18% delle risorse;
  • da 250.001 a 999.999 lavoratori delle imprese aderenti, quota annua del 15% delle risorse;
  • da 1.000.000 di lavoratori delle imprese aderenti in poi, quota annua del 10% delle risorse.

Tali soglie si applicano esclusivamente alle risorse incassate annualmente dal gettito INPS e alle risorse integrative.

Eventuali entrate ulteriori (recuperi, residui, interessi, mobilità in entrata, economie) e le somme non utilizzate per il funzionamento devono essere destinate integralmente al finanziamento dei piani formativi.

I Fondi sono qualificati come organismi di diritto pubblico e, in quanto tali, soggetti alla normativa in materia di appalti pubblici, tracciabilità dei flussi finanziari, prevenzione della corruzione e vigilanza ANAC. Le risorse di funzionamento devono essere impiegate esclusivamente per le finalità istituzionali del Fondo.

È consentito l’investimento temporaneo delle giacenze, nel rispetto di criteri di assoluta sicurezza, temporaneità e integrale restituzione del capitale. Le acquisizioni immobiliari sono ammesse solo previa autorizzazione ministeriale e se strettamente strumentali all’attività del Fondo.

Fondo economie di gestione e rischi – FEGR

Ogni Fondo è tenuto a costituire un Fondo economie di gestione e rischi (FEGR), alimentato annualmente con risorse del gettito dello 0,30%. Il FEGR serve a:

  • coprire eventuali eccedenze delle spese di funzionamento rispetto alle soglie consentite;
  • compensare spese non riconosciute in sede di vigilanza.

Il FEGR deve raggiungere almeno il 3% della media del gettito INPS dell’ultimo triennio e deve essere reintegrato in caso di utilizzo. Il mancato reintegro costituisce presupposto per l’avvio della verifica straordinaria di mantenimento dell’autorizzazione. È prevista una garanzia fideiussoria a tutela del Ministero.

Finanziamento e realizzazione dei piani formativi

Le risorse disponibili, al netto delle spese di funzionamento, devono essere integralmente destinate al finanziamento dei piani formativi attraverso:

  • conto individuale, con restituzione diretta alle imprese delle risorse versate (fino all’80%), utilizzabili entro due anni e non soggette alla disciplina sugli Aiuti di Stato;
  • conto collettivo, basato su criteri solidaristici e procedure selettive, soggetto alla normativa sugli Aiuti di Stato e all’articolo 12 della legge n. 241/1990.

I Fondi devono garantire un livello minimo di operatività, erogando alle imprese, su base triennale, almeno il 70% delle risorse disponibili (85% dal 2030), pena l’attivazione delle procedure di verifica.

Nascita e condivisione dei piani formativi

La condivisione sindacale dei piani formativi è obbligatoria e deve avvenire secondo un principio di sussidiarietà, privilegiando il livello di rappresentanza coerente con la dimensione del piano. La condivisione:

  • non può avvenire all’interno degli organi del Fondo;
  • non comporta oneri economici per imprese o lavoratori;
  • deve riguardare il contenuto formativo e, in caso di mancato accordo, essere motivata per iscritto.

Programmazione, realizzazione e controlli

L’assegnazione delle risorse tramite conto collettivo avviene mediante Avvisi pubblici, che devono definire in modo trasparente criteri, tempi, modalità di valutazione e rendicontazione. Gli Avvisi devono inoltre garantire il rispetto della normativa sulla certificazione delle competenze, assicurando almeno il rilascio di attestazioni di messa in trasparenza.

Le attività formative, incluse quelle in formazione a distanza, devono essere tracciabili attraverso sistemi digitalizzati idonei a garantire autenticazione, rilevazione delle presenze e tutela dei dati personali.

È prevista la possibilità di semplificazione dei costi mediante costi standard o costi reali con tasso forfettario per le spese indirette. I Fondi sono infine tenuti a dotarsi di un sistema strutturato di controlli, comprendente verifiche in itinere ed ex post, fondato sui principi di terzietà, separazione delle funzioni e campionamento rappresentativo, progressivamente integrato da indicatori di qualità e impatto degli interventi formativi.

Sistema informativo e conferimento dei dati

Le Linee Guida, al capitolo 5,  introducono un sistema informativo integrato di monitoraggio e vigilanza dei Fondi (SI-FP Fondi), interoperabile con il sistema unitario delle politiche del lavoro e con il fascicolo elettronico del lavoratore.

I Fondi sono tenuti a trasmettere dati strutturati e aggiornati con flussi periodici automatizzati, obbligatori ai fini del monitoraggio, della valutazione delle attività formative, della certificazione delle competenze e delle verifiche autorizzatorie. Il mancato conferimento dei dati può comportare commissariamento e revoca dell’autorizzazione.

Vigilanza e controllo

Infine, nel capitolo 6, si fa presente che il Ministero esercita un sistema integrato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Fondi, articolato in controlli di sistema e controlli sulle spese formative, basati su campionamenti statistici e indicatori di affidabilità.

I Fondi sono responsabili della completa tracciabilità documentale e del reintegro delle spese non ammissibili; in caso di irregolarità gravi o non sanate, possono essere attivate procedure straordinarie, fino al commissariamento e alla revoca dell’autorizzazione.

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