Confisca di valore e in via diretta nei reati societari

Pubblicato il 19 febbraio 2021

E’ stato annullato, dalla Cassazione, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto, ai sensi dell'art. 2641 cod. civ., dal GIP nei confronti del condirettore di una Banca, sottoposto ad indagini per i reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e di false comunicazioni sociali delle società quotate.

L’ipotesi contestata era di aver ostacolato l'esercizio delle funzioni demandate alla Banca d'Italia, comunicando falsamente un ammontare dei fondi propri della banca non corrispondente al vero.

Per questi stessi titoli di reato, era stata elevata, a carico della Banca, la contestazione di illeciti amministrativi ex D. Lgs n. 231/2001.

L’indagato aveva impugnato la decisione del Giudice, nella parte in cui era stato disposto il sequestro per equivalente sui suoi beni senza aver preliminarmente vagliato la possibilità di rinvenire, in via diretta, i beni strumentali al reato in seno all’Istituto di credito, nel cui interesse e a vantaggio i reati societari erano stati commessi. Questo, con violazione del principio di sussidiarietà che regola i rapporti tra le due tipologie di sequestro contemplate dagli artt. 321, comma 2 del Codice di procedura penale e 2641 del Codice civile.

Il Tribunale del riesame, tuttavia, aveva respinto tale eccezione e da qui il ricorso in sede di legittimità da parte della difesa dell’indagato.

Confisca di valore o diretta: il rapporto di sussidiarietà vige anche per i reati societari

Con sentenza n. 6391 del 18 febbraio 2021, la Quinta sezione penale della Cassazione ha accolto le ragioni del ricorrente, sottolineando l’erroneità dell’impostazione seguita nella decisione impugnata, secondo cui il menzionato principio di sussidiarietà opererebbe solo con riferimento al sequestro del profitto nei reati tributari.

Anche nel caso dei reati societari - ha per contro evidenziato la Suprema corte - vige il rapporto di sussidiarietà della confisca di valore (o per equivalente) rispetto alla confisca diretta.

Quest’ultima deve essere esperita in via prioritaria mentre il ricorso alla confisca di valore è consentito solo nel caso di impossibilità di "individuare" o "apprendere" i beni costituenti prodotto, profitto o strumento del reato, che, dato il rapporto causale diretto con il reato, vanno sottoposti a vincolo ovunque si trovino, presso gli indagati/imputati o presso terzi (persone fisiche o giuridiche), ad eccezione dei terzi estranei al reato.

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