Confisca diretta, la Cassazione sulla prova dell'impossibilità di utile esecuzione

Pubblicato il 14 settembre 2021

Ultima decisione della Corte di cassazione sul contenuto dell’onere della prova relativo al requisito dell’impossibilità di un’utile esecuzione del sequestro funzionale alla confisca diretta, gravante sul Pm quale richiedente la misura cautelare nell’ambito di un’indagine per reati tributari.

Frodi carosello e confisca diretta dei beni della società

Se la persona giuridica avvantaggiata dal reato tributario abbia la disponibilità di beni diversi dal denaro, va esclusa l’impossibilità di un’utile esecuzione del sequestro funzionale alla confisca diretta solo se, da un esame degli atti, emerga che detti beni siano stati materialmente identificati come prezzo o profitto del reato, ovvero siano stati acquistati con l’immediato reimpiego dei proventi del reato da parte di chi ha commesso l’illecito, oppure se l’interessato fornisca specifiche indicazioni in proposito.

E’ sulla base di tale assunto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 33813 del 13 settembre 2021, ha ritenuto legittima la decisione con cui i giudici di merito, nel contesto di un’indagine per reati tributari perpetrati secondo lo schema delle cosiddette “frodi carosello”, avevano fornito specifiche indicazioni in ordine all’impossibilità di procedere con il sequestro funzionale alla confisca diretta sui beni della società avvantaggiata dall'illecito.

I medesimi giudici, ciò posto, avevano disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle somme dell’amministratore di fatto, in relazione ai contestati reati di omessa dichiarazione e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L’amministratore si era rivolto alla Corte di legittimità lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dei principi in materia di riparto dell’onere della prova in ordine alle condizioni patrimoniali della persona giuridica avvantaggiata e alla impossibilità di eseguire la confisca.

A suo dire, i giudici di merito avevano aderito in modo acritico alla prospettazione contenuta nella nota della Guardia di Finanza dove si attestava l’insussistenza di posizioni creditorie da sottoporre a sequestro.

Sequestro diretto. Riparto dell'onere probatorio

Doglianza giudicata infondata dalla Suprema corte, la quale ha colto l’occasione per precisare l’esatto contenuto dell’onere della prova in ordine al requisito dell’impossibilità di un’utile esecuzione del sequestro prodromico alla confisca diretta, dopo aver richiamato la complessa elaborazione giurisprudenziale resa dalle Sezioni Unite in materia di confisca e reati tributari.

E’ stato così sottolineato che, se anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto solo in caso di impossibilità di reperimento dei beni costituenti il profitto del reato, tale ultima impossibilità non solo può essere transitoria e reversibile ma non presuppone nemmeno una preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto.

L’impossibilità di sequestro diretto del medesimo profitto nei confronti dell’ente può essere desunta da una valutazione degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica e, in questo caso, diviene onere dell’interessato indicare i beni nella disponibilità della società su cui è possibile disporre la confisca diretta.

Nella vicenda esaminata, il Tribunale aveva richiamato la nota con cui la Guardia di Finanza aveva rappresentato l’indisponibilità di situazioni creditorie delle società avvantaggiate dalle condotte illecite ritenute configurabili a carico del ricorrente, da sottoporre a sequestro.

Inoltre, le giacenze risultanti dagli estratti conto delle società documentavano situazioni temporalmente antecedenti alla data degli accertamenti effettuati dalla GdF mentre per gli ulteriori elementi patrimoniali indicati dal ricorrente, costituiti da beni ammortizzabili e veicoli, non era stata fornita alcuna indicazione per evidenziare che gli stessi fossero stati acquistati col denaro ricavato dall’attività illecita o che costituissero l’utile investimento del denaro di provenienza delittuosa.

Le conclusioni dell’ordinanza impugnata, ciò posto, erano correttamente motivate.

Per la Corte, infatti, il Tribunale aveva compiutamente escluso che fossero reperibili o comunque individuabili nella disponibilità delle società avvantaggiate dai delitti tanto somme di denaro quanto beni acquistati con l’immediato reimpiego dei proventi del reato da parte di chi aveva commesso l’illecito.

Si era proceduto, a tal fine, con un puntuale esame di tutti gli atti disponibili, all’esito di una valutazione non manifestamente illogica né contraddittoria né lacunosa anche rispetto alle prospettazioni della difesa.

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