Confisca legittima anche sul profitto dell'evasione fiscale

Pubblicato il 09 febbraio 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6309 dell'8 febbraio 2013, conferma la confisca per equivalente fino alla concorrenza del profitto del reato sui beni di un commercialista che aveva ideato la dichiarazione fraudolenta.

In caso di confisca per equivalente anche sul profitto del reato, i giudici precisano che il principio di legalità non è violato con l'applicazione di entrambi i commi dell'articolo 322 ter c.p., in quanto la loro applicazione non costituisce interpretazione estensiva. D'altronde, il rapporto tra il primo e il secondo comma della norma non comporta, nel caso dei reati tributari, l'inapplicabilità di entrambi, giacché la differenza tra profitto e prezzo del reato (quindi la sussistenza dell'uno e/o dell'altro) discende dalla natura del reato stesso e non si pone pertanto su un piano astratto ed esterno alla fattispecie criminosa (non sussiste infatti una norma che definisca la nozione di profitto del reato, locuzione utilizzata in maniera meramente enunciativa nelle varie fattispecie in cui è inserita, assumendo quindi un'ampia latitudine semantica da colmare in via interpretativa, occorrendo allo scopo non solo una correlazione diretta del profitto con il reato, ma altresì una stretta affinità del profitto con l'oggetto del reato stesso).
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