Confisca secondo regole Ue

Pubblicato il 10 novembre 2016

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, il Decreto legislativo n. 202 del 29 ottobre 2016, recante attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

Confisca obbligatoria ampliata

Il provvedimento introduce alcune modifiche al Codice penale in materia di confisca obbligatoria, prevedendola anche nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti con riferimento ai reati di:

E’ stato, inoltre, modificato il vigente Decreto-legge n. 306/1992, contenente misure di contrasto alla criminalità mafiosa, per quel che riguarda l’articolo 12-sexies che dispone la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Questa ipotesi particolare di confisca diventa, quindi, applicabile anche ai reati di falso monetario, di frode informatica, di autoriciclaggio nonché nei casi di corruzione tra privati.

Corruzione tra privati Valore confisca

A modifica dell’articolo 2635 del Codice civile in materia di corruzione tra privati, il Decreto prevede l’introduzione di un nuovo comma ai sensi del quale, nelle ipotesi contemplate dall’articolo e ferme le statuizioni di cui all'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

Il Decreto legislativo n. 202/2016 entrerà in vigore il 24 novembre 2016.

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