Confisca solo sul vantaggio effettivo

Pubblicato il 05 marzo 2014 Pronunciandosi in materia di confisca e responsabilità amministrativa dell'ente, la Corte di cassazione – sentenza n. 10265 depositata il 4 marzo 2014 – ha spiegato che la nozione di profitto confiscabile, di cui agli articoli 240 del Codice penale e 19 del Decreto legislativo n. 231/2001, fa riferimento all'effettivo incremento patrimoniale di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto.

Nel caso specificamente esaminato dalla Cassazione, è stata annullata la misura della confisca disposta dalla Corte d'appello e ai danni di un istituto di credito, nell'ambito di un procedimento per false comunicazioni sociali.

In particolare, è stata censurata la decisione con cui i giudici di merito avevano provveduto alla confisca di una disponibilità economica artificiosamente procurata dalla manipolazione del bilancio omettendo, tuttavia, qualsiasi motivazione sulla configurabilità di un effettivo incremento patrimoniale in capo all'ente imputato.
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