Confisca sui beni del manager solo se è impossibile nei confronti della società

Pubblicato il 28 marzo 2022

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto sui beni del legale rappresentante della società per i reati tributari da questi commessi, solo se, in esito a una valutazione sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato.

E' il principio richiamato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 10754 del 25 marzo 2022, principio che gli Ermellini hanno ritenuto non fosse stato correttamente applicato dalla Corte di appello nella decisione assunta nell'ambito di un giudizio penale per evasione fiscale, giudizio in cui era stata disposta la confisca di denaro e di beni nella disponibilità di un imprenditore.

Evasione fiscale, confisca in via diretta e per equivalente

La Suprema corte ha ricordato come il sopra menzionato assunto sia in linea con il dettato di cui all'art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000, laddove la "confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità" per un valore corrispondente al profitto del reato, opera unicamente nel caso in cui non sia possibile la "confisca dei beni che costituiscono il profitto".

Le stesse conclusioni erano state rese, precedentemente, dalle stesse Sezioni Unite penali (Cass n. 10561/2014), secondo le quali, in caso di illecito penale per violazione di norme tributarie, commesso nell'interesse di una società, "va innanzitutto ricercato il profitto del reato per procedere, così come previsto dall'art. 322-ter cod. proc. pen., al sequestro dello stesso e, successivamente, alla confisca diretta, sempre che il profitto sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica, e, allorché si riveli impossibile rinvenire tale profitto - o i beni ad esso riconducibili - presso la persona giuridica, si può procedere al sequestro e, successivamente, alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per i reati da costoro commessi".

Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva omesso di verificare l'impossibilità del reperimento del profitto nella disponibilità della persona giuridica, disponendo allo stesso tempo sia la confisca in via diretta che la confisca per equivalente nei confronti dell'amministratore. 

Ne discendeva la necessità dell'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alla parte della decisione concernente la disposta confisca per equivalente.

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