La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo.
Conseguentemente, con riferimento alla cosiddetta “pericolosità generica”, sono suscettibili di ablazione solo i beni acquisiti nell’arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale.
Con riferimento, invece, alla “pericolosità qualificata”, il giudice dovrà accertare se questa investa l’intero percorso esistenziale del proposto o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero solo quelli ricadenti nel periodo di tempo individuato.
E’ quanto sottolineato dalla Cassazione con sentenza n. 30974 del 9 luglio 2018.
Nella medesima decisione, i giudici di legittimità hanno offerto una disamina in ordine alla pericolosità rilevante ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione.
In particolare, è stato ricordato come la pericolosità vada dimensionata nel tempo e nello spazio, segnando la misura temporale dell’ablazione.
Non potrebbe essere altrimenti, posto che proprio la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice dell’apprensione coattiva di beni acquisiti in costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni.
Nel caso esaminato, è stata respinta la doglianza avanzata dal procuratore generale che pretendeva di procedere a confisca di prevenzione avendo riguardo alle condanne subite dal proposto quando era ancora minorenne.
La Corte di merito, a cui ha dato ragione anche la Cassazione, aveva sottolineato che si trattava di precedenti assai risalenti e di scarso rilievo, mentre l’assenza di un lavoro non poteva valere, in assenza di altri elementi certi, a dimostrare la pericolosità del proposto.
In definitiva, è stata confermata la statuizione con cui i giudici di gravame avevano disposto la revoca di una confisca ordinata dal tribunale e la restituzione degli immobili confiscati al proposto, ritenendo insussistente il dato della correlazione temporale tra la data di acquisto degli immobili medesimi e la manifestazione della pericolosità sociale del proposto medesimo.
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