Congedi a istanze anticipate

Pubblicato il 27 maggio 2006

L’Inps, con il messaggio n. 15195 del 25 maggio merito alle richieste di chiarimenti sul termine di presentazione della domanda d’indennità per congedo parentale – ex articoli 32 e seguenti del Dlgs 151/2001, Testo unico sulla maternità – precisa che, essendo la tale domanda un onere a carico del soggetto ai fini del pagamento dell’indennità, essa debba essere presentata all’Istituto in data antecedente alla fruizione del congedo o, almeno, entro la data del suo inizio. Il trattamento economico per congedo parentale non può, infatti, essere ammesso per i periodi anteriori alla data della domanda, come già espresso nelle sentenze di Cassazione, sezione lavoro, n. 22239/04 e n. 19369/04. Quest’esigenza di preventiva comunicazione discende dall’articolo 8 del Dpr 1026/1976, cui si riferiscono le sentenze di Cassazione, sezione lavoro, n. 22239/2004 e n. 19369/2005, che hanno specificato che il trattamento economico per congedo parentale non può essere riconosciuto per periodi anteriori alla data della comunicazione. Tale soluzione interpretativa s’applica anche alle ipotesi di flessibilità del congedo di maternità di cui all’articolo 20 del dlgs 151/2001.    

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Telecomunicazioni. Addendum dell'11/11/2025

16/12/2025

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di accordo del 28/11/2025

16/12/2025

Sdoganamento centralizzato all’importazione: fase 2 dal 16 dicembre

16/12/2025

Pace contributiva 2024–2025: ultimi giorni per la domanda

16/12/2025

Pagamenti PA ai professionisti: il no dei commercialisti al blocco dei compensi

16/12/2025

Relazione RPCT anticorruzione 2025: proroga ANAC al 31 gennaio 2026

16/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy