Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli

Pubblicato il 02 ottobre 2020

Il Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111, all'art. 5 introduce, a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. L’Inps con la circolare 2 ottobre 2020, n. 116, fornisce istruzioni amministrative per la fruizione del congedo introdotto dall’art. 5 del citato Decreto Legge al fine di consentire ai genitori di astenersi dal lavoro nel periodo di quarantena del figlio convivente o affidato minore di quattordici anni a seguito di provvedimento disposto dal Dipartimento dell’ASL competente per territorio in conseguenza del contagio verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Sono esclusi dalla fruizione del congedo i lavoratori iscritti alla gestione separata ed i lavoratori autonomi.

I requisiti per poter fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica sono:

La durata massima del congedo deve coincidere con il periodo di quarantena scolastica disposta dal Dipartimento dell’ASL anche in caso di proroga. Sussiste, altresì, la possibilità dell’altro genitore convivente di alternarsi nella fruizione del congedo.

L‘indennità spettante al genitore richiedente il congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio è pari al 50% della retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 23, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) ed il periodo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità spetta solo per le giornate lavorative rientranti nel periodo di congedo richiesto.

La presentazione delle domande deve avvenire in modalità telematica tramite il portale web dell’Istituto ovvero tramite contact center o tramite i Patronati. La domanda che deve contenere gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena scolastica, può essere presentata anche successivamente al periodo di fruizione del congedo a condizione che tale periodo sia ricompreso nell’arco temporale  tra il 9 settembre ed il 31dicembre 2020.

I casi di compatibilità del congedo Covid-19 per quarantena scolastica sono:

Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica potrà essere fruito da entrambi i genitori in modalità alternata. E’, invece, incompatibile:

Nel caso di lavoro part time ovvero lavoro intermittente di un genitore, il congedo è incompatibile nelle giornate di pausa contrattuale.

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