Congedo parentale ad ore. Chiarimenti sull’incumulabilità

Pubblicato il 04 novembre 2015

Ad integrazione della circolare n. 152 del 18 agosto 2015, l’INPS, con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, ha fornito chiarimenti sulla incumulabilità del congedo parentale ad ore di cui al comma 1-ter, art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dal Jobs Act, con altri permessi o riposi disciplinati dal medesimo Testo Unico.

Per l’Istituto la suddetta incumulabilità comporta che il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore, non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.

Inoltre, il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per bambini differenti.

E’, invece, compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità anche se fruiti in modalità oraria (ad esempio i permessi ex lege 104/1992, art. 33, commi 3 e 6).

Specifica ad ogni modo l’INPS che, nel caso in cui la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, abbia definito le modalità di fruizione del congedo parentale, non solo non è valida l’incumulabilità illustrata, ma la stessa contrattazione collettiva può prevedere anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter.

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