Congedo parentale, indennità all’80%: casi pratici

Pubblicato il 28 maggio 2025

L’INPS, con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, ha illustrato il flusso procedurale da seguire per fruire dell’indennità di congedo parentale maggiorata all’80% della retribuzione media giornaliera.

L’indennità maggiorata spetta, a determinate condizioni, per un totale complessivo (di coppia) di 3 mesi, fino al 6° anno di vita del bambino o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore (articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, legge di Bilancio 2025).

I mesi indennizzati all’80% della retribuzione sono riconosciuti anche al genitore solo.

Congedo parentale con indennità maggiorata: casi pratici

L’INPS, con la circolare n. 95 del 2025, ha riportato alcuni casi a titolo esemplificativo, che aiutano lavoratori e datori di lavoro nella corretta gestione delle richieste.

Ecco la tabella riaasuntiva.

Esempio

Descrizione del caso

Soluzione 

A

Figlio nato il 20/11/2024. La madre lavoratrice dipendente termina la maternità il 20/02/2025. Il padre usufruisce di due mesi di congedo parentale (21/11/2024 - 20/01/2025).

Entrambi i mesi sono indennizzati all’80% (Legge di Bilancio 2023, 2024 e 2025). Resta disponibile 1 ulteriore mese indennizzabile all’80% entro i 6 anni del figlio.

B

Parto il 15/09/2024. La madre è in maternità fino al 15/02/2025. Il padre fruisce di tre mesi (ott-dic 2024) e un mese aggiuntivo (gen-feb 2025) di congedo parentale.

Due mesi sono indennizzati all’80%, uno al 30%. Il mese del 2025 è al 30% poiché i tre mesi "non trasferibili" sono già stati fruiti. La madre può usufruire di 1 mese all’80%.

C

Figlio nato e madre deceduta il 15/08/2024. Il padre fruisce del congedo alternativo e di 10 giorni obbligatori di paternità entro gennaio 2025.

Poiché l’obbligo si conclude dopo il 31/12/2024, il padre ha diritto a 3 mesi di congedo parentale all’80% se fruiti entro 6 anni del figlio.

D

Figlio nato il 16/01/2025. La madre, non lavoratrice, diventa dipendente il 01/06/2025. Il padre (Gestione separata) fruisce di 6 mesi di congedo al 30%.

La madre può fruire di 3 mesi indennizzabili all’80% (lug-set 2025). Le restano 2 mesi al 30% o non indennizzati, secondo il reddito.

E

Madre in maternità fino al 27/05/2025 (Gestione separata), diventa dipendente il 01/06/2026. Fruisce di 3 mesi di congedo (lug-set 2026). Padre lavoratore libero professionista non fruisce di congedo parentale

Solo 2 mesi sono indennizzabili all’80% (non trasferibili). Il terzo è al 30%. Restano 3 mesi al 30%.

F

Figlio nato il 20/12/2024. Madre in maternità (Gestione separata) fino al 20/03/2025. Dal 01/06/2026 è dipendente e fruisce di 3 mesi (lug-set 2026). Padre lavoratore libero professionista non fruisce di congedo parentale

Due mesi all’80% per nascita nel 2024. Il terzo mese (settembre) è al 30%. Non spetta il mese aggiuntivo 2025. Restano 3 mesi al 30%.

G

Figlio nato il 27/02/2026. Madre dipendente PA in congedo parentale da 01/06/2026 a 30/06/2026, con indennità al 100% da CCNL. Padre dipendente privato in congedo parentale da 01/06/2026 a 30/06/2026, con diritto a 3 mesi di indennità all’80%.

Compatibilità piena tra l’indennità all’80% per il padre e il trattamento migliorativo della madre previsto da CCNL.

 

Congedo parentale: modalità di fruizione e domanda

Il congedo parentale, anche con indennità maggiorata, può essere fruito per intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L'indennità maggiorata è riconosciuta purché:

L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, con esclusione degli autonomi e degli iscritti alla Gestione Separata.

Il genitore che intende avvalersi del congedo parentale deve presentare domanda:

La procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale permette di selezionare il congedo parentale con indennità maggiorata.

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