Il legislatore riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la possibilità di richiedere un periodo di congedo non retribuito in presenza di gravi motivi familiari o personali.
La ratio delle disposizioni (articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e articoli 2 e 3 del D.M. 21 luglio 2000 n. 278) è consentire al lavoratore di affrontare, senza il peso dell’attività lavorativa, situazioni difficili legate alla salute, al benessere o alla perdita di persone care.
I dipendenti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 53/2000, possono richiedere un congedo non retribuito per gravi motivi familiari o personali relativi:
Il D.M. 21 luglio 2000 n. 278 definisce in modo dettagliato le casistiche che possono rientrare nei “gravi motivi”:
a) decesso di uno dei soggetti prima indicati.
b) impegno diretto del lavoratore o della sua famiglia nella cura o assistenza di uno dei soggetti elencati.
c) gravi disagi personali (esclusa la malattia) del lavoratore.
d) patologie gravi che colpiscono i soggetti elencati, suddivise in quattro sottotipi:
Il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non può essere superiore a due anni nell’intera vita lavorativa, conteggiando anche giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo. Frazioni inferiori al mese si sommano per formare un mese ogni 30 giorni effettivi.
NOTA BENE: Il datore di lavoro deve rilasciare attestazione del congedo fruito alla cessazione del rapporto di lavoro.
I contratti collettivi stabiliscono le modalità per la richiesta, concessione, diniego o dilazione del congedo.
Ricevuta la richiesta dal lavoratore, il datore di lavoro ha 10 giorni dalla stessa per comunicare l'esito. Diniego, concessione parziale o rinvio devono essere motivati.
Il lavoratore può chiedere riesame entro 20 giorni.
Per contratti a tempo determinato, il datore di lavoro può negare il congedo anche per durata incompatibile o nel caso di congedi già fruiti per oltre 3 giorni o quando il rapporto è stato instaurato per sostituire un altro lavoratore in congedo per gravi motivi familiari o personali.
Il congedo per gravi motivi può essere richiesto anche in caso di decesso di uno dei familiari su indicati, qualora il lavoratore non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti.
Se il congedo è breve (max 3 giorni) il datore di lavoro deve rispondere entro 24 ore, motivando l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative.
Il congedo deve essere fruito entro 7 giorni dal decesso.
Il lavoratore può rientrare prima del termine del congedo, previa comunicazione. Se è stato sostituito, è richiesto un preavviso minimo di 7 giorni.
Il datore di lavoro può comunque autorizzare il rientro anticipato anche con minor preavviso.
Per fruire del congedo, il lavoratore deve presentare idonea certificazione medica del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie (articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.
Per il decesso, nei casi consentiti, è ammessa anche l’autocertificazione.
Il datore di lavoro può richiedere una verifica periodica della permanenza delle condizioni (grave infermità). Se è accertato il venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attività lavorativa.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’ITL l’elenco dei dipendenti in congedo entro 5 giorni dalla concessione.
In base a quanto previsto dall’art. 4, legge n. 53/2000, durante il congedo per gravi motivi il lavoratore:
Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali Il lavoratore che fruisce del congedo può riscattare o versare i relativi contributi secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
È fondamentale prestare molta attenzione al fatto che, se un datore di lavoro rifiuta, ostacola o si oppone alla fruizione del congedo per gravi motivi, tale comportamento può avere conseguenze significative. In particolare, qualora tale opposizione venga rilevata nei due anni precedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di altre certificazioni analoghe previste dalle regioni o dalle province autonome, il datore di lavoro non potrà ottenere tali certificazioni.
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Durata massima |
2 anni (continuativi o frazionati) |
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Beneficiari |
Lavoratori pubblici e privati |
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Gravi motivi |
Lutto, cura familiare, disagio personale, gravi patologie |
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Soggetti |
Lavoratore, familiari anche non conviventi e portatori di handicap fino al 3° grado di parentela o affinità |
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Documentazione |
Medica, certificati di morte, dichiarazioni sostitutive |
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Tempistica datore di lavro |
10 giorni per rispondere (24 ore se lutto <3 giorni) |
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Rientro anticipato |
Con preavviso (min. 7 giorni se sostituzione, possibile anche prima se autorizzato) |
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Comunicazioni obbligatorie |
All’ITL, entro 5 giorni dalla concessione del congedo |
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