Congedo per gravi motivi familiari o personali: cosa sapere

Pubblicato il 18 giugno 2025

Il legislatore riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la possibilità di richiedere un periodo di congedo non retribuito in presenza di gravi motivi familiari o personali.

La ratio delle disposizioni (articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e articoli 2 e 3 del D.M. 21 luglio 2000 n. 278) è consentire al lavoratore di affrontare, senza il peso dell’attività lavorativa, situazioni difficili legate alla salute, al benessere o alla perdita di persone care.

Chi può richiedere il congedo per gravi motivi e in quali casi

I dipendenti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 53/2000, possono richiedere un congedo non retribuito per gravi motivi familiari o personali relativi:

Cosa si intende per “gravi motivi”

Il D.M. 21 luglio 2000 n. 278 definisce in modo dettagliato le casistiche che possono rientrare nei “gravi motivi”:

a) decesso di uno dei soggetti prima indicati.
b) impegno diretto del lavoratore o della sua famiglia nella cura o assistenza di uno dei soggetti elencati.
c) gravi disagi personali (esclusa la malattia) del lavoratore.
d) patologie gravi che colpiscono i soggetti elencati, suddivise in quattro sottotipi:

Durata e modalità del congedo

Il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non può essere superiore a due anni nell’intera vita lavorativa, conteggiando anche giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo. Frazioni inferiori al mese si sommano per formare un mese ogni 30 giorni effettivi.

NOTA BENE: Il datore di lavoro deve rilasciare attestazione del congedo fruito alla cessazione del rapporto di lavoro.

Richiesta al datore di lavoro

I contratti collettivi stabiliscono le modalità per la richiesta, concessione, diniego o dilazione del congedo.

Ricevuta la richiesta dal lavoratore, il datore di lavoro ha 10 giorni dalla stessa per comunicare l'esito. Diniego, concessione parziale o rinvio devono essere motivati.

Il lavoratore può chiedere riesame entro 20 giorni.

Per contratti a tempo determinato, il datore di lavoro può negare il congedo anche per durata incompatibile o nel caso di congedi già fruiti per oltre 3 giorni o quando il rapporto è stato instaurato per sostituire un altro lavoratore in congedo per gravi motivi familiari o personali.

Congedo breve per lutto

Il congedo per gravi motivi può essere richiesto anche in caso di decesso di uno dei familiari su indicati, qualora il lavoratore non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti.

Se il congedo è breve (max 3 giorni) il datore di lavoro deve rispondere entro 24 ore, motivando l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative.

Il congedo deve essere fruito entro 7 giorni dal decesso.

Rientro anticipato al lavoro

Il lavoratore può rientrare prima del termine del congedo, previa comunicazione. Se è stato sostituito, è richiesto un preavviso minimo di 7 giorni.

Il datore di lavoro può comunque autorizzare il rientro anticipato anche con minor preavviso.

Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro 

Per fruire del congedo, il lavoratore deve presentare idonea certificazione medica del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie (articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

Per il decesso, nei casi consentiti, è ammessa anche l’autocertificazione.

Il datore di lavoro può richiedere una verifica periodica della permanenza delle condizioni (grave infermità). Se è accertato il venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attività lavorativa.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’ITL l’elenco dei dipendenti in congedo entro 5 giorni dalla concessione.

Diritti, divieti e contributi volontari

In base a quanto previsto dall’art. 4, legge n. 53/2000, durante il congedo per gravi motivi il lavoratore:

Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali Il lavoratore che fruisce del congedo può riscattare o versare i relativi contributi secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

È fondamentale prestare molta attenzione al fatto che, se un datore di lavoro rifiuta, ostacola o si oppone alla fruizione del congedo per gravi motivi, tale comportamento può avere conseguenze significative. In particolare, qualora tale opposizione venga rilevata nei due anni precedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di altre certificazioni analoghe previste dalle regioni o dalle province autonome, il datore di lavoro non potrà ottenere tali certificazioni.

Congedo per gravi motivi familiari o personali: tabella di sintesi

Durata massima

2 anni (continuativi o frazionati)

Beneficiari

Lavoratori pubblici e privati

Gravi motivi

Lutto, cura familiare, disagio personale, gravi patologie

Soggetti 

Lavoratore, familiari anche non conviventi e portatori di handicap fino al 3° grado di parentela o affinità

Documentazione

Medica, certificati di morte, dichiarazioni sostitutive

Tempistica datore di lavro

10 giorni per rispondere (24 ore se lutto <3 giorni)

Rientro anticipato

Con preavviso (min. 7 giorni se sostituzione, possibile anche prima se autorizzato)

Comunicazioni obbligatorie

All’ITL, entro 5 giorni dalla concessione del congedo

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