Congedo per i neo papà, recepite le novità della Legge di Bilancio 2020

Pubblicato il 24 febbraio 2020

Ampliati i giorni di congedo per i neo papà. Grazie all’art. 1, co. 342, lett. a) della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2020, da cinque a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i primi cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Inoltre, alla lett. c) del menzionato comma è stata prorogata - per quest’anno - la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Le predette novità sono state recepite dall’INPS, con il messaggio n. 679 del 21 febbraio 2020, fornendo alcuni chiarimenti circa le modalità d’invio della domanda.

Congedo obbligatorio per i neo papà, la Riforma Fornero

La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha introdotto l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i neo papà di assentarsi dal lavoro per un massimo di due giorni. Tale istituto, però, ha subito nel corso degli anni importanti modifiche: una su tutte la L. n. 232/2016, che ha portato – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – il numero di giorni di congedo da due a quattro. Ultimo intervento in ordine cronologico si è avuto con la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), che ha aumentato di un ulteriore giorno il congedo, arrivando così complessivamente a cinque giorni di congedo per i neo papà nel corso di un anno.

Ora, tale numero è cambiato nuovamente. In base all’art. 1, co. 342, lett a) della Legge di Bilancio 2020, il congedo per i neo papà è stato aumentato a una settimana, ossia a sette giorni.

Modalità d’invio della domanda di congedo obbligatorio per i padri

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, l’INPS ha chiarito che sono tenuti a presentare domanda solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto Previdenziale.

Diversamente, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta all’azienda la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In quest’ultimo caso, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

Congedo facoltativo per i neo papà prorogato per il 2020

Come anticipato in premessa, la Legge di Bilancio 2020 ha prorogato – per l’anno 2020 – la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Sul punto, l’INPS ha precisato che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli cinque giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020.

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