Congedo straordinario, l'indirizzo diverso non basta per licenziare

Pubblicato il 15 agosto 2017

La Corte di cassazione, con la sentenza 20098 del 14 agosto 2017, spiega che per licenziare il lavoratore che sta fruendo di congedi straordinari (ex Dlgs 151/2001) per assistere il genitore, non basta che abbia fornito un indirizzo diverso da quello in cui risiede il disabile ma serve il dolo, con onere della prova al datore che dei permessi sia stato fatto un diverso uso.

Per l’errata indicazione del domicilio in cui il disabile grave era accudito l'interessato può essere punito con una sospensione senza retribuzione per 10 giorni, ex articolo 54 punto 4 N del contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Gestione dei piani di welfare aziendale e categorie di dipendenti

04/12/2025

CCNL Edilizia artigianato - Accordo del 21/11/2025

04/12/2025

Edilizia artigianato. FAQS

04/12/2025

Marchi+ 2025, dal 4 dicembre l’invio delle domande

04/12/2025

Legge per la semplificazione in GU: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

04/12/2025

Piani di welfare aziendale: chi può beneficiarne e come

04/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy