Consegna telematica al contribuente della dichiarazione inviata alle Entrate

Pubblicato il 07 dicembre 2018

L’intermediario abilitato può consegnare al cliente la dichiarazione trasmessa in via telematica, con relativa ricevuta di presentazione, rendendola disponibile sul proprio portale informatico, in un’apposita area riservata. Ciò sostituisce la consegna a mano.

E’ la risposta – n. 97 del 6 dicembre 2018 - data dall’agenzia delle Entrate a seguito di richiesta effettuata da un intermediario abilitato che tramette le dichiarazioni alle Entrate da parte dei clienti. L’istante fa presente che effettua numerosi invii di documenti informatici e vorrebbe consegnare, entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 6, del Dpr n. 322/1998, la dichiarazione trasmessa per via telematica e la relativa comunicazione di ricezione dell'Agenzia delle entrate con modalità diverse rispetto alla consegna fisica e/o manuale, per avere un minor impatto ambientale della propria attività.

L’intermediario vorrebbe operare come segue:

Le Entrate ricordano quanto prevede l’art. 3 del DPR 322/98, ossia che gli intermediari abilitati, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la presentazione telematica della dichiarazione, devono rilasciare al contribuente la dichiarazione trasmessa e la copia della comunicazione dell’agenzia delle Entrate attestante il ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica.

Il contribuente è tenuto a conservare, per il periodo previsto dall’art. 43 del DPR 600/73, la dichiarazione trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario, redatta su modello conforme a quello approvato e debitamente sottoscritta nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre e trasmettere la dichiarazione.

Ammesso il rilascio della dichiarazione al cliente in modalità telematica

Con la risposta 97/2018, le Entrate approvano la consegna della dichiarazione al cliente nel modo prospettato dall’istante purchè siano rispettate le norme vigenti in materia.

In particolare si richiama la circolare 14/E/2013, per la quale: “copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico ovvero in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta. In caso di consegna in modalità telematica, la stessa dovrà essere effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l'utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l'identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma restando l'osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali”.

Inoltre, si precisa che la copia su supporto informatico conservata dall'incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.

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