Consiglio di Stato, controllo sull'amministrazione delle Fondazioni resti nei limiti

Pubblicato il 19 luglio 2018

E' illegittimo l’atto della Giunta regionale di annullamento della determina con la quale il CdA di una Fondazione aveva disposto, nel quadro di una manovra di contenimento della spesa per il personale, il licenziamento, per giustificato motivo oggettivo – ex art. 3, l. n. 604 del 1966 - di due impiegati assunti a tempo indeterminato, perché adottata con l’intervento e con il voto di soggetto non legittimato.

Interviene sui poteri amministrativi di controllo sull'amministrazione delle Fondazioni, ex art. 25 c.c., la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 13 luglio 2018, n. 4288.

Illegittimo perché eccede il controllo

Il motivo, si spiega nella sentenza, è che la delibera di Giunta, pur formalmente ancorata sulla violazione delle disposizioni statutarie sulla composizione degli organi fondazionali, si appalesa in realtà funzionalmente ispirata a un controllo che non è di legittimità rispetto alle finalità istituzionali, ma di contingente convenienza su singoli atti di gestione del personale dipendente, riguardo a una vicenda di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Si ricorda che il controllo pubblico al quale l’art. 25 c.c. assoggetta le Fondazioni è preordinato alla tutela dell’ente e si estrinseca in un controllo di legittimità rispetto alla legge e all’atto di fondazione, funzionale alla salvaguardia dell’interesse interno e istituzionale dell’ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l’atto di riconoscimento giuridico della Fondazione.

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