Consolidato nazionale, cessione credito Iva della controllata con limiti

Pubblicato il 23 febbraio 2023

Nella risposta ad interpello n. 220, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le modalità e i limiti di utilizzo dei crediti Iva trasferiti nell’ambito del consolidato nazionale di gruppo, da parte di una consolidata.

Cessione credito Iva nel consolidato, il caso

L’istante è una società che ha esercitato l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale, ai sensi degli articoli 117 e seguenti del TUIR, che in qualità di consolidante, riceve, nell'esercizio 2020, da una sua controllata un credito Iva, cessione correttamente esposta nella sezione X, quadro NX del Modello Cnm per l'anno 2020 nonché nella dichiarazione Iva, per lo stesso 2020, della consolidata, al quadro VX.

Tale credito è stato legittimamente ceduto in quanto la dichiarazione consolidata relativa all'esercizio 2020 era a debito Ires; ma, per scelta di gruppo, lo stesso credito, nell'esercizio 2020, non era stato utilizzato e, quindi, era stato riportato nel quadro CC, rigo CC6, colonne 3 e 5.

La dichiarazione consolidata dell'esercizio 2021, non ha debito Ires di gruppo in quanto gli acconti versati sono risultati eccedenti rispetto al saldo, mentre gli acconti relativi all'esercizio 2022 vengono prioritariamente compensati con il credito Ires 2021. Pertanto, il credito Iva legittimamente ceduto nel 2020 resta nel 2021 ancora una volta inutilizzato.

Alla luce di ciò, l’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se il suddetto credito Iva possa essere riportato a nuovo nella dichiarazione consolidata dell’esercizio 2021, anche se, per tale annualità non sussiste alcun debito Ires.  

Consolidato nazionale, base imponibile unica

L’Agenzia specifica, nella risposta n. 220/2023, che con riferimento al consolidato fiscale, gli articoli 117 e seguenti del TUIR consentono di determinare in capo alla società o ente controllante un'unica base imponibile costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società partecipante.

Secondo quanto previsto dall’articolo 7 comma 1 lett. b) del DM 1° marzo 2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l’Ires della fiscal unit, i crediti utilizzabili in compensazione, per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto.

Ciò vuol dire che le società partecipanti al consolidato possono, quindi, trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato elevato a 2 milioni di euro.

ATTENZIONE: Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta Ires a titolo di saldo e acconto, con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito (circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004, paragrafo 5.1).

Credito Iva trasferito al consolidato, no all’utilizzo in anni d'imposta successivi

Con riferimento al caso di specie, la risposta n. 220/E/2023 non condivide la soluzione prospettata dall’istante e specifica che il credito Iva trasferito dalla consolidata - relativo all'anno d'imposta 2020 - poteva essere utilizzato esclusivamente per compensare il debito Ires risultante, a titolo di saldo per il periodo d'imposta 2020 e di acconto per il periodo d'imposta 2021, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato relativo all'anno d'imposta 2020 (modello CNM/2021).

NOTA BENE: Allo stesso modo non si condividono le modalità di compilazione del quadro CC del modello CNM 2022 ipotizzate dall'istante e vengono riportate le modalità corrette di compilazione del quadro CC del modello Cnm con riferimento ai periodi d’imposta 2020 e 2021.

Pertanto, specifica la risposta ad interpello, la consolidante avrebbe dovuto utilizzare il credito Iva, cedutole dalla consolidata, in compensazione del saldo Ires 2020 e del primo e/o secondo acconto 2021, senza che residuasse alcunché.

Ciò in quanto all’atto del trasferimento del credito Iva da parte della consolidata, l’importo dovuto dal consolidato a titolo di saldo 2020 e acconto 2021 era già noto e, conseguentemente, non è plausibile che residui alcun credito da utilizzare nei successivi periodi d’imposta.

Visto però che il secondo acconto per il periodo d'imposta 2021 è stato versato con altre modalità il 24 novembre 2021, si conclude che ciò che residua per effetto della mancata compensazione non può essere riportato a nuovo nel modello Cnm relativo all'anno d'imposta 2021.

NOTA BENE: Comunque, con un’integrativa si potrà ripristinare il credito non utilizzato dal Cnm in capo alla consolidata.

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