Consolidato salvo con trasferimento di partecipazione

Pubblicato il 03 marzo 2017

Non vi è interruzione del regime della tassazione di gruppo (consolidato fiscale nazionale) in caso di trasferimento della partecipazione di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della casa madre estera.

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 25 del 2 marzo 2017, con la quale viene chiarito il venire meno dell'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società consolidate, a seguito dell'approvazione dell'articolo 6 del Dlgs n. 147/2015, cosiddetto decreto internazionalizzazione. Ciò anche se il caso esaminato riguarda un consolidato già in essere al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore della modifica normativa.

Parere istante

L'istante – un gruppo bancario francese quotato alla borsa di Parigi che opera in Italia tramite una stabile organizzazione italiana con sede a Milano – vuole sapere se con l'entrata in vigore del decreto internazionalizzazione:

- la fuoriuscita dal patrimonio della stabile organizzazione italiana della partecipazione di una società del gruppo (la Gamma S.p.A., le cui azioni o quote erano sempre incluse nel patrimonio della stabile organizzazione) incida sulla continuazione del regime del consolidato fiscale nazionale con la predetta società controllata e, quindi, se si verifichino gli effetti dell'interruzione del consolidato fiscale;

- trovino applicazione gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina del consolidato fiscale, per cui l'istante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate la suddetta fuoriuscita dal patrimonio della stabile organizzazione italiana della partecipazione in Gamma S.p.A..

L'Agenzia conferma: il consolidato persiste

Ripercorrendo l'evoluzione normativa apportata dal decreto internazionalizzazione, l'Agenzia delle Entrate - nella risoluzione n. 25/E/2017 - conferma che il trasferimento della partecipazione totalitaria in Gamma Spa dalla stabile organizzazione italiana alla casa madre non è di ostacolo alla prosecuzione del consolidato fiscale nazionale con la consolidata Gamma, attraverso la stabile organizzazione in Italia (in qualità di consolidante).

Infatti, non sussistendo più l’obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante (Alfa) delle partecipazioni nelle società consolidate/da consolidare, il trasferimento della partecipazione totalitaria in Gamma dalla stabile organizzazione alla casa madre non è di ostacolo alla prosecuzione del consolidato tra Alfa e Gamma.

Il principio vale anche per i consolidati fiscali nazionali già in essere alla data di entrata in vigore del Dlgs 147/2015.

Infine, non verificandosi una causa di interruzione del consolidato fiscale in essere e non mutando il perimetro di consolidamento, il trasferimento della partecipazione totalitaria in Gamma dalla stabile organizzazione alla casa madre non va necessariamente comunicato all’Agenzia delle Entrate.

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