Deve essere considerato responsabile il consulente, con l’incarico di occuparsi della contabilità fiscale di un cliente, del danno cagionato a quest’ultimo per non essersi presentato all’incontro con l’agenzia delle Entrate, contrattando una minore sanzione.
Una cliente di un'associazione di consulenza fiscale ha chiamato in causa tale associazione per inadempienza nello svolgimento dell’incarico ricevuto; infatti l’associazione non si è presentata all’incontro chiesto dal Fisco, nonostante la contribuente avesse predisposto l’idonea documentazione, sollecitando, invece, la cliente a proporre al Fisco il condono fiscale. Ma l’agenzia delle Entrate comunicava che il condono non era più richiedibile e inviava alla contribuente un avviso di accertamento di 12.000 euro. Su tale cifra, l’associazione consigliava di chiedere la rateizzazione cosicché il debito veniva ulteriormente aggravato di interessi.
Sulla base di tali fatti, la contribuente ha citato in causa il consulente fiscale per ottenere il risarcimento del danno subito.
Il tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto provato l’inadempimento dell’associazione di consulenza che presentava ricorso per cassazione.
Secondo i fatti di causa la Corte di cassazione, rigettando il ricorso, ha precisato quanto segue:
- è stata soddisfatta la condizione, richiesta dalla giurisprudenza, per la quale la responsabilità del prestatore di opera intellettuale verso il cliente per negligente svolgimento dell’incarico richiede la prova del danno e del nesso di causalità;
- il consulente non è tenuto ad evitare al cliente l'applicazione di sanzioni, ma è obbligato a prodigarsi per evitare aggravamenti della condizione del cliente. Il professionista, quindi, era tenuto a partecipare all’incontro con le Entrate e negoziare una sanzione inferiore, invece di consigliare un condono impossibile.
Essendo state fornite le prove, pertanto, si condanna l’associazione di consulenza al pagamento del danno, in misura inferiore a quella chiesta in quanto l’obbligazione del consulente deve essere considerata obbligazione di mezzi e non di risultato.
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