Consulente del lavoro: in chiaro date e sedi dell'esame di Stato 2022

Pubblicato il 14 febbraio 2022

Al via dal prossimo 8 settembre, con la prima prova scritta, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro per l'anno 2022. Nel decreto direttoriale dell'INL tutte le indicazioni.

Con Decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022, pubblicato lo scorso 4 febbraio 2022 sul sito istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata indetta la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro per l'anno 2022.

L'esame si svolgerà in presenza, salvo che il protrarsi dello stato di emergenza dovesse rendere necessarie diverse e più adeguate modalità di svolgimento delle prove d’esame, rese note con successivi provvedimenti.

I candidati devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Esame di Stato per consulente del lavoro: domanda di ammissione

La partecipazione all'esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione tramite la la procedura resa disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e secondo il modello allegato al Decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022.

A tal fine, tale procedura è attiva a decorrere dalle 11:00 di lunedì 14 febbraio 2022.

I partecipanti dovranno munirsi di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o di carta di identità elettronica. Le stesse credenziali garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda.

La domanda dovrà essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilità, entro il 20 luglio 2022.

Il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro deve essere eseguito tramite PagoPA, attivabile all’interno della procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede tramite SPID.

In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, il candidato può procedere alla rettifica della stessa, entro il termine di scadenza del bando.

Alla domanda va allegata, a pena di non ammissione all’esame, copia della ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58 (articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e D.P.C.M. 21 dicembre 1990), da versarsi con codice tributo 729 T  e con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Esame di Stato per consulente del lavoro: sedi di svolgimento

Le prove d’esame avranno luogo presso:

L’esame di Stato può essere sostenuto esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.

Esame di Stato per consulente del lavoro: prove

L’esame, dal carattere teorico-pratico, consta di 2 prove scritte e una prova orale.

Prove scritte

Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario.

I temi sono scelti dalla commissione esaminatrice costituite dai dirigenti degli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale si svolgerà l'8 settembre 2022; la prova teorico-pratica in diritto tributario il 9 settembre 202.

Le prove avranno inizio alle ore 8:30 presso le sedi indicate dagli uffici territoriali e pubblicate sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ( sezione “Avvisi e bandi”) e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Si avranno a disposizione 7 ore per ciascuna prova dal momento della dettatura.

Durante la prova è ammessa la consultazione di testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e dei dizionari.

Prova orale

I candidati che abbiano conseguito almeno 6 decimi in ciascuna prova scritta sono ammessi alla prova orale che verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

  1.  diritto del lavoro;
  2.  legislazione sociale;
  3. diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;
  4. elementi di diritto privato, pubblico e penale;
  5.  ordinamento professionale e deontologia.

I calendari di svolgimento delle prove orali sono stabiliti dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei candidati ammessi e pubblicati sul sito internet degli uffici territoriali sedi di esame, con  valore di notifica a tutti gli effetti.

Esame di Stato per consulente del lavoro: requisiti

Il candidato (cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero, compreso il beneficiario di protezione internazionale, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) deve essere in possesso di uno dei titoli di studio individuati alla lettera d) dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979.

Il candidato inoltre deve essere in possesso del certificato di compimento della pratica professionale o deve averlo richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro.

Esame di Stato per consulente del lavoro: candidati disabili, con DSA o in allattamento

I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità e i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all’esame, la relativa diagnosi.

Specifiche esigenze devono essere indicate nella domanda di ammissione nel campo “Altre informazioni”.

La candidata in allattamento può godere di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo allattamento. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.

Esame di Stato per consulente del lavoro: valutazione dei candidati

Per ogni prova scritta e per la prova orale ciascun componente della commissione esaminatrice può attribuire fino a 10 punti.

Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l’intera commissione esaminatrice.

Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno 6  decimi nella prova orale.

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