Consulenti del Lavoro, rafforzata la riserva di legge

Pubblicato il 21 luglio 2021

Con sentenza n. 26294 del 9 luglio 2021, la Corte di Cassazione ha affrontato la problematica inerente all’applicazione dell’art. 1, co. 4 della L. n. 12/1979, in materia di disciplina delle attività di consulenza del lavoro svolta per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole imprese e le cooperative di dette imprese. L’art. 1, co. 4, appena menzionato prevede che “le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle già menzionate associazioni”.

Con l'approfondimento del 20 luglio 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza la pronuncia della Suprema Corte, soffermandosi nello specifico sui limiti di operatività dei servizi e dei centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria.  

Riserva di legge dei CdL, analisi della sentenza

Nel caso di specie analizzato dalla sentenza del 9 luglio 2021 n. 26294, l’imputato aveva svolto le contestate attività di consulenza del lavoro, sia come titolare di un Centro Servizi costituito in forma di società in accomandita semplice, facente capo a un’Associazione, che forniva servizi solo alle piccole imprese associate, sia in quanto centro di assistenza fiscale (CAF imprese). Si precisa che ogni società costituiva un'articolazione, diffusa su tutto il territorio nazionale, della stessa associazione che è socia di maggioranza assoluta (70%) di ciascuno di detti centri.

In sede di ricorso per Cassazione l’imputato, condannato per il reato previsto dall'art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione) in primo grado dal tribunale di Bergamo e, in secondo grado, dalla Corte d’Appello di Brescia, sosteneva che l’art. 1, co. 4, sopra menzionato, in deroga all’esclusiva assegnazione ai professionisti iscritti nell'albo dei Consulenti del Lavoro, e con riferimento alle sole piccole imprese e imprese artigiane e alle loro cooperative, legittima l'affidamento delle relative mansioni a servizi o a centri di assistenza fiscali (CAF) istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, prevedendo che tali servizi possono, ma non necessariamente devono, essere svolti dalle predette associazioni a mezzo di consulenti del lavoro anche se dipendenti delle medesime associazioni.

La Suprema Corte annullava senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Brescia “perché il fatto non sussiste”, sulla base dei seguenti motivi. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, l'imputato aveva svolto le contestate attività di consulenza del lavoro come titolare di un Centro Servizi costituito in forma di società in accomandita semplice, facente capo all'associazione che fornisce servizi solo alle piccole imprese associate, sia in quanto centro di assistenza fiscale (CAF imprese) abilitato con D.M. Finanze n. 164 del 1999, ex art. 11, e sia in quanto centro di servizio di associazione di categoria L. n. 12 del 1979, ex art. 1, comma 4.

Inoltre, la sentenza stabilisce che è errato affermare che l'associazione non potesse affidare le mansioni di assistenza dei datori di lavoro a dei soggetti giuridicamente distinti, ma solo a propri dipendenti. Ciò in quanto la legge stessa ammette che dette attività possano essere svolte o da centri di servizi, gestiti direttamente dalle associazioni con propri dipendenti, o da società di servizio costituite per tale scopo dalle stesse associazioni di categoria, senza la richiesta che i soggetti adibiti a tali servizi siano Consulenti del lavoro, ossia soggetti iscritti nell'albo di cui alla L. n. 12 del 1979, art. 8.

Pertanto, alla luce della sentenza in commento l'unico spazio per ravvisare il reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro nella fattispecie descritta rimane quello ristretto alla diversa casistica della utilizzazione di tale sistema operativo oltre l'ambito delle piccole imprese e le imprese artigiane associate.

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