Consulenti del Lavoro senza partita IVA: domanda di una tantum in scadenza

Pubblicato il 14 marzo 2023

Scade il prossimo 16 marzo il termine per presentare domanda all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL delle indennità una tantum pari a 200 euro o a 350 euro, spettanti ai CdL non titolari di partita IVA.

Lo ricorda l'ENPACL con notizia pubblicata sul sito istituzionale.

Chi può presentare domanda di una tantum e con quali modalità?

Indennità una tantum a professionisti non titolari di partita IVA

Innanzitutto occorre ricordare che, con decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, la platea dei beneficiari dell'indennità una tantum di cui al Decreto Aiuti, come successivamente incrementata dal decreto Aiuti-ter, è stata estesa ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS nonché ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, non titolari di partita IVA.

L'indennità in parola è riconosciuta alle medesime condizioni richieste per l'erogazione della medesima agli autonomi o ai professionisti iscritti alle gestioni INPS e ai professionisti ordinistici iscritti alle Casse private, titolari di partita IVA.

L'indennità è pari:

NOTA BENE: I criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum sono contenute nel decreto attuativo 19 agosto 2022, come modificato dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, n. 6 (non pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Il reddito personale assoggettabile ad IRPEF è da computare al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, escludendo i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, vale a dire con i bonus, di pari importo, erogati a dipendenti, a pensionati e altre categorie di soggetti.

Indennità una tantum ai Consulenti del Lavoro non titolari di partita IVA

Possono presentare domanda all'ENPACL i Consulenti del Lavoro non titolari di partita IVA, ma iscritti all'ENPACL alla data del 17 maggio 2022 (n.d.r. rectius 18 maggio 2022?), che abbiano effettuato, entro la stessa data, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta all’ENPACL, con competenza a decorrere dall'anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento.

NOTA BENE: È opportuno evidenziare che, in base alle disposizioni di legge, l'iscrizione all'Ente deve risultare attiva alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 11:00 del 16 marzo 2023, tramite l'area riservata agli iscritti del sito istituzionale di ENPACL.

Ai Consulenti del lavoro interessati, l'Ente fa presente che potranno ottenere altre informazioni utili chiamando il numero 06510541. Non si fornirà però risposta ai ticket.

Potranno presentare domanda all'ENPACL i Consulenti del lavoro iscritti esclusivamente all'ENPACL. In caso di contemporanea iscrizione all’ENPACL e all’INPS la domanda dovrà essere presentata all’INPS.

L'Indennità è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.

L'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

ATTENZIONE: L’ENPACL eroga l'una tantum sulla base dei dati dichiarati dal richiedente, operando una successiva verifica anche sulla base delle informazioni fornite dall'amministrazione finanziaria. Qualora, da tali controlli, l'indennità risultasse non dovuta, l’ENPACL provvederà al recupero delle somme indebitamente erogate.

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