Consulenza commisurata solo alle domande per le quali la stessa è stata invocata

Pubblicato il 06 novembre 2009
La Cassazione, Seconda sezione civile, con sentenza depositata il 4 novembre 2009, la n. 23342, ha rigettato il ricorso avanzato da un commercialista che, in un procedimento arbitrale, aveva assistito, con una consulenza, una società di moda.

Il professionista si era opposto alla decisione con cui il Tribunale di Milano, prima, e la Corte d'appello, poi, avevano revocato il decreto ingiuntivo dallo stesso ottenuto per il pagamento della sua parcella. Quest'ultima era stata commisurata dal ricorrente in relazione al valore globale della causa.

La Suprema corte ha, tuttavia, ritenuto corretta l'interpretazione fornita dai giudici di merito secondo cui la disposizione di cui all'31 del dpr 645/94, ancorando il valore della pratica a quello della domanda o delle domande oggetto della controversia nell'ambito della quale si sia svolto l'incarico di consulente, deve essere intesa in senso funzionale e cioè “con riferimento a quelle sole domande rispetto alle quali si sia resa necessaria la consulenza e non anche a tutte le altre, quand'anche in qualche modo connesse, formulate nel corso del medesimo giudizio”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Transizione 4.0, istruzioni GSE per la compilazione dei moduli

17/05/2024

Lavoratori eterorganizzati: nullo il licenziamento ritorsivo

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy