Consulenza senza Iva se c’è l’intermediazione

Pubblicato il 17 luglio 2008 Con la nota protocollo 954-73508/2008 l’agenzia delle Entrate affronta un quesito di Assosim sul regime Iva da applicare alla consulenza “personalizzata” (ex articolo 1, comma 5, lettera f), del Tuf), conseguentemente al recepimento della direttiva Mifid (2004/30/Ce) che fa rientrare l’attività di consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento riservati ad operatori abilitati. L’Agenzia risponde che la consulenza sugli investimenti finanziari è esente Iva quando è strettamente collegata ad un’operazione di negoziazione, in quanto solo in tal caso può essere inquadrata tra le attività di intermediazione relative a strumenti finanziari. Si ricorda che la consulenza in oggetto consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente per una o più operazioni in merito ad un determinato strumento finanziario che permette al cliente di prendere decisioni di investimento informate e adeguate alle sue esigenze di utilizzazione di risorse finanziarie.
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