Consulenza tributaria senza abilitazione

Pubblicato il 12 marzo 2016

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza emessa relativamente alla causa C-342/14, si è espressa sulla libertà di esercizio delle attività di consulenza tributaria.

La Corte UE è stata adita per emettere una richiesta di pronuncia pregiudiziale, su proposta dalla Suprema Corte tributaria federale tedesca, in relazione ad una società residente nei Paesi Bassi che presta servizi di consulenza a soggetti residenti in Germania, senza però essere riconosciuta in quest'ultimo Paese, dove l'attività di consulenza fiscale (con predisposizione delle relative dichiarazioni dei redditi) è riservata alle sole persone o associazioni abilitate.

Si chiedeva, dunque, di sapere se la disciplina domestica tedesca fosse compatibile o meno con quella comunitaria, tenendo conto dei contenuti dell’art. 56 Tfue, che prevede la libera offerta di servizi in altri Stati membri, su base temporanea, pur restando nel proprio paese d’origine.

Attività di consulenza libera dal titolo di commercialista 

Nelle conclusioni della sentenza sulla causa C-342/14, l'Avvocato generale UE sancisce che i provvedimenti interni, che ostacolano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, possono essere giustificati soltanto se adeguati a garantire l’interesse generale, a tutela dei consumatori. Tuttavia, la normativa interna tedesca non tutela i destinatari dei servizi in modo coerente, dato che le leggi sui consulenti tributari includono diverse figure professionali (legali, notai, curatori di patrimoni, ecc.).

Pertanto chi esercita consulenza fiscale in un Paese senza uno specifico riconoscimento perchè la legge di quello Stato non lo richiede, può farlo anche in un altro Paese dove, invece, quel riconoscimento è richiesto.

Ne consegue che le disposizioni dell'articolo 56 del Tuef, sulla libera prestazione di servizi, devono essere interpretate nel senso che ostano a normative nazionale (vedi quella tedesca), che subordinano l'esercizio delle attività di consulenza in materia fiscale svolta a titolo professionale all'obbligo per la società che la esercita di ottenere il riconoscimento e, per i suoi dirigenti, di conseguire il titolo di commercialista.

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