Consulenze ad aziende agricole in attuazione di PSR: Iva esente

Pubblicato il 13 dicembre 2021

Non sono da assoggettare ad Iva i servizi resi come consulenze da parte di organismi in attuazione della “Misura M02” dei PSR. Con risposta n. 803 del 10 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto affermato nella precedente consulenza giuridica n. 13/2021, in cui era stato sostenuto l’esclusione Iva per l’erogazione, da parte delle Regioni, dei sostegni economici previsti dalla “Misura M02” dei PSR.

PSR: misura per la consulenza agli agricoltori

Gli organismi di consulenza in esecuzione della "Misura M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole", ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, intervengono a sostenere gli agricoltori fornendo consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali.

Il sistema prevede che lo Stato membro, sulla base delle risorse ricevute dal PSR, le attribuisce a Regioni/Province autonome le quali, con selezione pubblica, le conferiscono a un organismo di consulenza che renderà il servizio agli agricoltori.

L’organismo di consulenza stipula un contratto con l’azienda agricola che conferma che il servizio di consulenza è coerente con i fabbisogni aziendali presenti e con l'ordinamento colturale e/o produttivo praticato dall'impresa ed è relativo ad attività produttive svolte sul territorio della Regione.  

Attività di consulenza per agricoltori: Iva esente

Dunque, i sostegni ricevuti dagli organismi di consulenza per l'attuazione della "Misura M02" del PSR sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva, mancando il presupposto oggettivo dell’imposta; infatti, si tratta di mere movimentazioni di denaro e non si ravvisa una correlazione tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro.

Di conseguenza, gli organismi di consulenza non devono emettere fatture.

Qualora siano state emesse, continua la risposta n. 803/2021, dovrà essere eseguita una nota di variazione entro un anno dall'effettuazione dell'operazione, come previsto dall’art. 26 del Decreto Iva. A seguire, l’organismo sarà tenuto a restituire quanto già eventualmente percepito a titolo d'imposta dalle società agricole che, a loro volta dovranno riversare all'erario l'Iva detratta, sempre se hanno esercitato tale diritto.

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