Consulta: condotte riparatorie prima del dibattimento

Pubblicato il 22 marzo 2024

La Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 21 marzo 2024, ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'articolo 35, comma 1, del Decreto legislativo n. 274/2000.

Questo nella parte in cui tale disposizione prevede che le condotte riparatorie per estinguere un reato devono essere realizzate prima dell'udienza di comparizione, anziché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Secondo la Consulta, tale previsione limiterebbe il diritto alla difesa dell'imputato, ponendosi, così, in contrasto con la Costituzione.

Riparazione prima dell'udienza di comparizione? Sbarramento temporale irragionevole 

La questione era stata sollevata dal giudice di pace di Forlì, che aveva censurato lo sbarramento temporale richiesto per l'adempimento delle condotte risarcitorie prima dell'udienza di comparizione.

Per il giudice rimettente, si tratterebbe di un limite irragionevole e fonte di disparità di trattamento rispetto agli imputati dei reati di competenza del Tribunale, presso cui la riparazione del danno può essere effettuata fino all'apertura del dibattimento.

Doglianza giudicata fondata dalla Corte costituzionale, sotto il profilo della dedotta violazione del principio di ragionevolezza: il termine finale previsto dalla disposizione contestata non risulterebbe coerente con il ruolo peculiare di mediatore attribuito al giudice di pace.

La funzione conciliatoria del giudice di pace, che si esplica proprio nell'udienza di comparizione, verrebbe infatti compromessa a causa di un termine perentorio precedentemente stabilito, termine che impedisce, di fatto, al Gdp di avviare l'imputato e la persona offesa a un accordo riguardante la natura e i dettagli delle riparazioni e dei risarcimenti.

Tale rigida preclusione temporale comporterebbe, peraltro, un aumento dei casi pendenti in tribunale, riducendo le possibilità di risolvere i processi in anticipo tramite dichiarazioni di estinzione del reato grazie all’esito positivo delle condotte riparatorie.

La soluzione della Consulta: apertura del dibattimento come termine finale

Per contro, individuare il termine finale nella dichiarazione di apertura del dibattimento risulterebbe maggiormente congruente con l'obiettivo di ridurre il carico giudiziario e risparmiare tempo e denaro: il processo verrebbe infatti interrotto se il reato viene estinto grazie a azioni riparatorie, evitando così la fase dibattimentale.

La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata - ha quindi concluso la Consulta - va individuata collocando al momento dell’apertura del dibattimento il termine finale perché l’imputato possa porre in essere le condotte riparatorie idonee alla dichiarazione di estinzione del reato.

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