Consulta: incostituzionale l’utilizzo di giudici ausiliari in appello

Pubblicato il 18 marzo 2021

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del DL n. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 116/2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace).

E’ quanto si legge nelle conclusioni della sentenza n. 41 del 17 marzo 2021, con cui la Consulta ha accolto la questione sollevata dalla Terza sezione civile della Cassazione, nell’ambito di due giudizi aventi ad oggetto altrettanti ricorsi contro sentenze di Corte d’appello emesse da un collegio composto anche da un giudice onorario ausiliario.

No a magistrati onorari come ausiliari presso le Corti d’appello

Secondo la Corte rimettente, le norme censurate, istitutive e di disciplina della nuova figura di giudici ausiliari, avrebbero violato l’art. 106, secondo comma, Cost., che stabilisce che i giudici onorari possono essere nominati solo per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

I giudici costituzionali hanno ritenuto fondata la predetta questione, sottolineando che il menzionato articolo 106, permetterebbe solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado: quindi, nei Tribunali e non già nelle Corti d’appello o di cassazione.

Incompatibilità dal 31 ottobre 2025

La Corte, ad ogni modo, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituto e disciplinato i giudici onorari ausiliari, ha ritenuto necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che “assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale”.

Ha quindi indicato il termine previsto dall’articolo 32, primo periodo, del menzionato decreto di riforma generale della magistratura onoraria, ossia quello del 31 ottobre 2025, come limite della “temporanea tollerabilità costituzionale” dell’attuale assetto, tollerabilità volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d’appello dell’apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell’arretrato nelle cause civili.

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