Consulta: legittima la soppressione del fallimento d'ufficio

Pubblicato il 10 luglio 2013 La Corte costituzionale, con sentenza n. 184 depositata il 9 luglio 2013, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Milano, sezione fallimentare, con riferimento all'articolo 4 del Decreto legislativo n. 5/2006 contenente la “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”, per asserita violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

La disposizione censurata dai giudici milanesi è quella che ha espunto la possibilità che il fallimento delle imprese possa essere dichiarato, oltre che a richiesta delle parti, anche “d'ufficio”; rilevato, in particolare, un asserito contrasto con la legge delega, nella quale – hanno evidenziato i giudici rimettenti - manca una esplicita previsione sull'abolizione del fallimento d'ufficio.

Diversa la lettura fornita dalla Consulta, secondo la quale con la Legge delega il Governo ha assunto il compito di procedere alla riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, realizzando “il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti”.

E il nostro ordinamento processuale civile – si legge nel testo della decisione - è, sia pure in linea tendenziale e non senza qualche eccezione, “ispirato dal principio ne procedat judex ex officio, così da escludere che in capo all'organo giudicante siano allocati anche significativi poteri di impulso processuale”.
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