Consulta: legittima l’addizionale IRES alle SGR

Pubblicato il 24 marzo 2025

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 34 del 21 marzo 2025 ha stabilito che non vi sono motivi di incostituzionalità in merito all’introduzione dell’addizionale IRES per le società di gestione del risparmio (SGR). Tale misura era stata prevista per coprire i costi derivanti dalla cancellazione della seconda rata dell’IMU del 2013 per le persone fisiche.

Con questa decisione, la Corte ha confermato la conformità alla Costituzione della norma contenuta nel Decreto-Legge n. 133/2013, sottolineando che il prelievo fiscale rispetta i principi di equità tributaria e ragionevolezza sanciti dalla Carta costituzionale.

La questione sollevata dal giudice tributario: addizionale Ires alle SGR incostituzionale

Il giudizio di legittimità ha riguardato l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (che contiene misure urgenti relative all’IMU, alla dismissione di immobili pubblici e alla Banca d’Italia), convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5.

Con un’ordinanza del 24 gennaio 2023 (n. 21 del registro), la sezione 17 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha sollevato dubbi di costituzionalità riguardo a tale disposizione, ipotizzando una violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Il caso nasce dal rifiuto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di rimborsare a una SGR una somma versata come addizionale IRES. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano, la SGR ha presentato appello, portando la questione alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che ha sollevato dubbi di legittimità. Secondo il giudice, le SGR non trarrebbero beneficio dalle misure compensative previste per banche, SIM e assicurazioni.

Le ragioni del dubbio di costituzionalità

Il nodo centrale riguarda l’introduzione, per le SGR, di un’addizionale dell’8,5% all’imposta sul reddito delle società (IRES). Tuttavia, la norma esclude l’applicazione dell’addizionale alle variazioni in aumento derivanti dall’articolo 106, comma 3, del TUIR, relativo alla deducibilità delle perdite su crediti per banche e assicurazioni.

Il giudice rimettente, pur considerando la precedente sentenza n. 288 del 2019, ritiene che le questioni sollevate restino rilevanti. Le perdite su crediti sono infatti tipiche dell’attività bancaria e finanziaria in senso stretto (erogazione del credito), ma non dell’attività svolta dalle SGR, le cui posizioni creditorie derivano prevalentemente da commissioni maturate ma non ancora riscosse.

In tale ottica, la norma contestata violerebbe gli articoli 3 e 53 della Costituzione, determinando una disparità di trattamento tra contribuenti. Secondo il giudice a quo, infatti, essa comporterebbe una differenziazione ingiustificata tra tipologie di reddito, senza che le SGR mostrino una maggiore capacità contributiva rispetto agli altri soggetti obbligati al pagamento dell’IRES.

Corte costituzionale: questione infondata

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 34/2025, ha respinto la questione ritenendola infondata.

La Consulta ha ribadito che il sistema tributario italiano si basa su principi di solidarietà e che l’addizionale IRES era stata introdotta per finanziare, nel solo anno 2013, l’abolizione di una rata dell’IMU in un contesto di forte crisi economica e sociale.

L’intervento normativo ha comportato uno spostamento del carico fiscale dalle persone fisiche a determinati soggetti giuridici, con un effetto redistributivo, seppur parziale, a favore delle famiglie economicamente più vulnerabili.

È inoltre necessario considerare l’intervento fiscale complessivo introdotto dal legislatore, limitato a un solo anno d’imposta, nel suo specifico contesto storico, segnato da una grave crisi che ha investito l’intero sistema economico.

Misure fiscali straordinarie e precedenti giurisprudenziali

La Corte ha ricordato che misure fiscali temporaneamente più onerose sono state ritenute legittime in passato, proprio in virtù della loro limitata durata e della finalità di interesse generale. Tra i precedenti:

Anche in ambito finanziario, la Corte ha già escluso l’incostituzionalità di imposte applicate solo ad alcune categorie di contribuenti.

Il mercato finanziario come indice di capacità contributiva

Le specificità del settore finanziario possono rappresentare, secondo la Corte, un indice autonomo e ragionevole di capacità contributiva.

Quindi, applicare l’addizionale IRES in base all’appartenenza a tale settore non è in contrasto con i principi costituzionali.

Già con la sentenza n. 288/2019 e l’ordinanza n. 165/2021, la Corte aveva riconosciuto che le SGR presentano caratteristiche comuni al comparto finanziario, tali da giustificare una differenziazione fiscale.

Le misure compensative e la posizione delle SGR

Come ricordato nella sentenza n. 288/2019, l’addizionale è stata introdotta insieme a misure compensative per il settore finanziario: in particolare, l’esclusione dalle variazioni in aumento derivanti dalla deducibilità frazionata delle perdite su crediti (art. 106, co. 3, TUIR), che riducevano la base imponibile.

Successive modifiche (legge n. 147/2013) hanno ulteriormente attenuato l’impatto fiscale per gli operatori finanziari in fasi economiche difficili.

Tuttavia, il giudice rimettente ha ritenuto che tali agevolazioni non fossero applicabili in modo significativo alle SGR, poiché queste non sono normalmente esposte a perdite su crediti rilevanti, a differenza di banche e assicurazioni.

Il ruolo delle SGR nel mercato finanziario

Le SGR si occupano principalmente della gestione collettiva del risparmio, della gestione dei fondi pensione e della gestione patrimoniale per i singoli investitori. Non operano come banche, in quanto non concedono credito, ma sono pienamente integrate nel sistema finanziario e soggette alla vigilanza della Banca d’Italia e della CONSOB.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto che la loro limitata esposizione al rischio di perdite su crediti riflette una maggiore solidità e, quindi, una maggiore capacità contributiva.

Le peculiarità operative delle SGR - che non hanno subito in modo rilevante gli effetti della crisi economica - confermano la legittimità e la proporzionalità dell’addizionale IRES.

Nel 2013, anno di applicazione dell’addizionale IRES, il comparto delle SGR ha mostrato segnali positivi. Secondo la Relazione annuale della Banca d’Italia pubblicata il 30 maggio 2014, le SGR hanno registrato un aumento dell’utile netto del 18,7% rispetto al 2012, in linea con il miglioramento generale dei mercati finanziari italiani.

Conclusione: l’addizionale IRES e i principi costituzionali

In sintesi, l’appartenenza al mercato finanziario - nel caso delle SGR - può essere considerata, in un contesto di crisi economica e per un periodo limitato, un criterio legittimo per determinare la capacità contributiva, in coerenza con i principi di equità e solidarietà fiscale.

Le SGR e le conseguenze della sentenza sul piano fiscale

Le società di gestione del risparmio, insieme agli altri intermediari del settore finanziario, dovranno adeguarsi in via definitiva al regime introdotto dal Decreto-Legge 133/2013, senza più possibilità di metterne in discussione la costituzionalità.

Impatto potenziale su altri settori

La sentenza della Corte Costituzionale potrebbe rappresentare un precedente importante, utilizzabile in futuro per giustificare prelievi fiscali straordinari su settori specifici dell’economia, qualora si rendano necessari per esigenze di finanza pubblica.

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