Corte costituzionale: no ad automatica attribuzione del cognome paterno

Pubblicato il 06 giugno 2022

E' stata depositata, lo scorso 31 maggio 2022, la sentenza con cui la Consulta si è pronunciata sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli.

Come già anticipato con comunicato dell'Ufficio stampa, la Corte costituzionale ha giudicato discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce a quest'ultimo, automaticamente, il cognome del padre.

Con la sentenza n. 131/2022, in particolare, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.

L’illegittimità costituzionale è stata consequenzialmente estesa, dalla Corte, anche alle disposizioni sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

Da segnalare, inoltre, che la Consulta, a corollario delle declaratorie di incostituzionalità in esame, ha ritenuto opportuno formulare un duplice invito al legislatore, sottolineando:

Per finire, una precisazione dalla Corte: tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, di tal ché la sentenza troverà applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con riferimento "alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo".

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