Consulta: no alla retroattività per il privilegio del Fisco

Pubblicato il 05 luglio 2013 Con sentenza n. 170 depositata il 4 luglio 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 23, comma 37 ultimo periodo, e comma 40, del Decreto-legge n. 98/2011 contenente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, cosiddetto Decreto legge “stabilità”, nella parte in cui, oltre a modificare, nell'ambito delle procedure fallimentari, la disciplina del privilegio sui crediti fiscali, ne prevedono anche un'applicazione retroattiva.

In particolare – si legge nel testo della decisione – la normativa censurata, ampliando il novero dei crediti erariali assistiti dal privilegio nell'ambito delle procedure fallimentari, regola rapporti di natura privata tra creditori concorrenti di uno stesso debitore, con effetti retroattivi, “fino ad influire sullo stato passivo esecutivo già divenuto definitivo, superando così anche il limite del giudicato endo-fallimentare”.

Secondo la Consulta, tuttavia, i principi giurisprudenziali sviluppati sia dalla medesima Corte, sia dalla Corte europea, impongono una declaratoria di illegittimità costituzionale di una previsione siffatta in considerazione sia del consolidamento delle aspettative dei creditori incise dalla disposizione retroattiva, sia dell'imprevedibilità dell'innovazione legislativa e dell'alterazione a favore dello Stato del rapporto tra creditori concorrenti, sia, infine, dell'assenza di adeguati motivi che giustifichino la retroattività della legge.

Con riferimento a questo ultimo aspetto, in particolare, il Collegio costituzionale ha sottolineato di non ravvisare, nelle disposizioni censurate, il perseguimento di interessi di rango costituzionale, tali da giustificarne la retroattività. Ed infatti, l'unico interesse a cui si tende è rappresentato da quello economico dello Stato, parte del procedimento concorsuale.
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