Consulta: norme sul dissesto degli enti locali non irragionevoli

Pubblicato il 25 ottobre 2022

Con sentenza n. 219 del 24 ottobre 2022, la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato rispetto all’art. 248, comma 4 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 della Costituzione.

Le predette questioni, in particolare, erano rivolte alle disposizioni che prevedono la “mera sospensione” del pagamento degli interessi durante la procedura di dissesto di un ente locale senza, peraltro, escludere il diritto dei creditori di chiedere il pagamento di quelli maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto.

Pagamento debiti scaduti della PA: obiettivo prioritario

Norme, queste, che secondo la Corte costituzionale sono invece espressive "di un bilanciamento non irragionevole" tra l’esigenza, alla base della sicurezza dei traffici commerciali, che si correla all’art. 41 Cost., di tutela dei creditori e l’esigenza di ripristinare sia la continuità di esercizio dell’ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale.

Secondo la Consulta, un ente comunale, nell’assumere un impegno di spesa pluridecennale, dovrebbe prestare idonea considerazione alla relativa sostenibilità finanziaria, attraverso l'indicazione delle risorse effettivamente disponibili, studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e l’articolazione delle singole coperture finanziarie, a presidio della sana gestione finanziaria.

Il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica amministrazione, del resto, rappresenta un obiettivo prioritario, e ciò non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, "il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente”.

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