Consulta: ok all’istanza di risarcimento all’assicurazione a mezzo di raccomandata

Pubblicato il 04 maggio 2012 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 3 maggio 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Roma con riferimento all’articolo 145, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, nella parte in cui subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni in capo all’assicuratore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia presentato all’impresa di assicurazione un’istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Secondo la Consulta, in particolare, la richiesta all'assicurazione per via stragiudiziale del risarcimento danni da incidente stradale deve ritenersi legittima e non contraria ai disposti di livello costituzionale.

Ed infatti – spiega la Corte - la ratio della disposizione è “di rafforzare, e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo, come detto, dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assunzioni agevolate: dal 1° aprile 2026 le vacancy passano dal SIISL

16/03/2026

Accise sull’energia elettrica: nuove modalità operative

16/03/2026

Casse di previdenza dei professionisti: stop al prelievo sui risparmi

16/03/2026

Contributo Autorità Trasporti 2026: aliquota, esenzione e scadenze

16/03/2026

Spese condominiali 2025: comunicazione amministratori entro il 16 marzo

16/03/2026

Custodia temporanea merci in dogana: criteri e tariffe MEF 2026

16/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy