Confermata la legittimità dell’aggio di riscossione per i carichi fino al 2021, legislatore non tenuto a riforma retroattiva.
Con la sentenza n. 46 del 17 aprile 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del Decreto legislativo n. 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione), come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del Decreto legge n. 185/2008, ossia nella versione vigente prima della Legge di Bilancio 2022.
La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, nell’ambito di una controversia tra una società e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, concernente l’iscrizione ipotecaria su immobili della società e l’applicazione dell’aggio di riscossione.
La norma censurata prevedeva che l’attività degli agenti della riscossione fosse remunerata mediante un aggio dell’8% delle somme riscosse, di cui una parte (4,65%) a carico del debitore in caso di pagamento tempestivo, e la parte restante a carico dell’ente creditore. In caso di ritardato pagamento, l’aggio era interamente a carico del debitore.
La società ricorrente aveva contestato l’addebito di tali oneri, sostenendo che il meccanismo violasse numerosi principi costituzionali.
La CGT Liguria, ciò posto, aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale per presunta violazione degli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione, contestando l’irragionevolezza, la sproporzione e l’opacità del sistema dell’aggio.
Nel pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate, la Corte costituzionale ha ritenuto che esse non potessero essere accolte, in quanto infondate.
A sostegno di tale conclusione, la Consulta ha richiamato una serie di argomentazioni che dimostrano la coerenza e la sufficienza dell'intervento normativo già operato dal legislatore.
In primo luogo, la Corte costituzionale ha osservato che il legislatore è intervenuto sulla materia con l’articolo 1, comma 15, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Con tale intervento normativo, il legislatore ha eliminato l’istituto dell’aggio di riscossione, sostituendo integralmente tale meccanismo con un nuovo modello di finanziamento.
In particolare, ha attribuito allo Stato, attraverso la fiscalità generale, la copertura dei costi sostenuti per garantire il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, sollevando i contribuenti dall’onere diretto del pagamento dell’aggio.
È stato tuttavia previsto che rimangano a carico del debitore esclusivamente le spese strettamente connesse alle attività cautelari ed esecutive eventualmente intraprese per il recupero delle somme non corrisposte, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto pienamente legittima la scelta del legislatore di attribuire efficacia solo futura a tale riforma, applicandola esclusivamente ai carichi affidati all’agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022.
Non è stato ravvisato, infatti, alcun obbligo costituzionale che imponesse una retroattività della nuova disciplina, trattandosi di una decisione che rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore, anche in relazione alla gestione dell’efficacia temporale delle norme.
La Corte ha inoltre richiamato la propria precedente sentenza n. 120 del 2021, già nota per aver sottolineato le problematicità del sistema dell’aggio, pur senza dichiararne l’illegittimità costituzionale.
Tale pronuncia, come precisato, appartiene al tipo di decisioni definito dalla dottrina come “inammissibilità di sistema”, ovvero quelle sentenze in cui viene ravvisata una tensione con i principi costituzionali, ma la cui soluzione è rimessa, almeno in prima istanza, all’iniziativa del Parlamento.
Infine, la Corte ha evidenziato che, sebbene la riforma dell’aggio non abbia avuto efficacia retroattiva, sono comunque state previste misure transitorie di favore per i contribuenti. In particolare, la Legge di Bilancio per il 2023 ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata per i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
Tali disposizioni consentono al contribuente di estinguere i debiti versando solo le somme a titolo di capitale e spese esecutive, escludendo esplicitamente il pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora e, per quanto qui rileva, dell’aggio di riscossione.
Conclusioni operative
La sentenza n. 46/2025 conferma la costituzionalità della disciplina dell’aggio per i carichi precedenti al 2022, chiarendo che:
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