Consulta sui crimini di guerra in Italia: decide il giudice nazionale

Pubblicato il 23 ottobre 2014 Con sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 3 della Legge n. 5/2013 contenente l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni.

Secondo la Consulta, l'obbligo del giudice italiano, stabilito dal censurato articolo 3, di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli articoli 2 e 24 della Costituzione.

Sacrificio di diritti inviolabili non giustificato

Per la Corte, il totale sacrificio richiesto ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale quello di tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli articoli 2 e 24 della Costituzione, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, “non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale deve ritenersi in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.

Nella stessa decisione è stata anche dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge n. 848/1957, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità.

Giudizi di risarcimento

Sono tre le cause che hanno originato questa pronuncia, attivate dinanzi al Tribunale di Firenze da cittadini italiani catturati e deportati dal Terzo Reich o dagli eredi di questi per chiedere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni dagli stessi patiti.

La Repubblica federale di Germania si era costituita in detti giudizi eccependo il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana con richiesta al giudice di dare attuazione alla sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di giustizia e senza accettare il contraddittorio sul merito della vicenda.

In conseguenza di queste eccezioni, il giudice rimettente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che gli imponevano di declinare la giurisdizione.
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