Consulta: valorizzazione di prodotti italiani? Occorre concertazione istituzionale

Pubblicato il 28 marzo 2018

La Consulta, con sentenza n. 61 depositata il 27 marzo 2018, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 202, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per determinare progetti e concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari.

La relativa questione era stata sollevata dalla Regione Campania in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, nonché, in via subordinata, al principio di leale collaborazione.

Questione fondata alla luce del principio di leale collaborazione

Ed è su quest'ultimo punto che i giudici costituzionali la hanno ritenuta fondata. Per la Corte costituzionale, infatti, l’esercizio di competenze statali e regionali contigue o parzialmente coincidenti deve essere accompagnato da garanzie di carattere procedimentalepoiché l’esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà”.

Nella specie, è stata riconosciuta una chiara sovrapposizione di competenzepoiché gli interventi progettati dallo Stato vengono pur sempre a ricadere su singole collettività locali e su specifici territori, cosicché la compatibilità dell’interferenza deve essere in concreto valutata ponderando, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, l’interesse pubblico sottostante all’assunzione da parte dello Stato di funzioni parzialmente sovrapponibili a quelle regionali con quello sotteso alle medesime funzioni delle Regioni”. E ciò non può che avvenire in una sede di concertazione istituzionale di tipo collegiale quale, nel caso in esame, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

L’articolo censurato, quindi, è da dichiarare costituzionalmente illegittimo – si legge nella decisione – “nella parte in cui non prevede l’intesa, la cui sede – data la natura degli interessi in gioco – deve essere individuata nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

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