Contabilità. Diverso regime di valutazione per i soggetti Ias adopter

Pubblicato il 07 marzo 2011 Obiettivo della circolare n. 7/E/2011 è quello di agevolare il cammino interpretativo riguardante i rapporti tra i principi contabili internazionali e il Testo unico delle imposte sui redditi. Il problema, acutizzatosi dopo che la legge Finanziaria 2008 ha introdotto il principio di derivazione per la determinazione della base imponibile dei soggetti Ias, ha richiesto un intervento chiarificatore soprattutto con riguardo a tali soggetti, che sono rimasti privi di indicazioni su come agire.

La circolare agenziale ricorda che: per le imprese Ias adopter, concorrono a formare il reddito di impresa i componenti fiscalmente rilevanti imputati, secondo i principi internazionali, direttamente a patrimonio anziché al conto economico. Cioè per i suddetti soggetti valgono, anche in deroga alle regole del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali. Restano di norma esclusi i fenomeni di valutazione o di quantificazione dei componenti di reddito.

Tuttavia, vi sono molti casi di “disallineamento” tra le due normative, che impongono per i soggetti Ias una prevalenza delle regole del Tuir sui principi internazionali. Alcuni esempi di fenomeni valutativi che restano esclusi dal principio di derivazione (articolo 83 del Tuir) sono: l’impairment test previsto dallo Ias 36; la valutazione degli immobili in base al criterio del Fair value (Ias 40) e la valutazione degli asset in base al revaluation model.

Con la modifica introdotta dalla Finanziaria 2008 si è abbandonata l’impostazione classica del principio cardine per la determinazione del reddito d'impresa, che prevede la sua derivazione da quello del rendiconto individuale, noto anche come principio di “derivazione semplice”, in favore di quello di “derivazione rafforzata”. Dunque, con la modifica apportata all’articolo 83 del Tuir si è voluto semplificare l'operatività di chi già adotta i principi contabili internazionali o ha intenzione di farlo in futuro. La regola dell’imputazione direttamente a patrimonio anziché al conto economico, precisa l'Agenzia, riguarda esclusivamente operazioni che, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, hanno natura reddituale e posseggono, per quanto riguarda gli oneri, i requisiti di deducibilità.
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