Contabilità occulta prova contro l'amministratore

Pubblicato il 18 giugno 2016

Respinto il ricorso di due amministratori di una Srl che lamentavano di fronte alla Corte di Cassazione il fatto che la Corte di merito avesse riconosciuto la possibilità di usare come prova di prelievi extracontabili effettuati dagli stessi amministratori quanto riportato dalla addetta alla contabilità in un block notes.

Con la sentenza 12454 del 2016, infatti, la Suprema Corte riconosce alla contabilità occulta di una società, sebbene costituita da semplici indicazioni riportate su un quaderno per annotazioni provvisorie, la prova di responsabilità per i prelievi ingiustificati messi a punto dall'amministratore della società stessa, che hanno dato origine ad ammanchi di cassa.

Ne deriva, che il manager può essere chiamato a risarcire i danni arrecati alla società da lui stesso amministrata dal curatore fallimentare.

Ammanchi di cassa fa fede il “brogliaccio”

Per i due manager ricorsi in Cassazione non poteva essere considerata come prova attendibile contro di loro, ai sensi dell’articolo 2709 del codice civile, l'annotazione effettuata su un brogliaccio, ossia su semplici fogli di carta senza numerazione, bollo e vidimazione e, dunque, privi dei requisiti obbligatori richiesti alle scritture contabili di una società.

Ma la Corte di Cassazione non accoglie le lamentele, ritenendo che il caso in esame non riguardi il regime della prova di credito e debito dell’imprenditore verso terzi, che rientra sicuramente nel raggio d'azione dell'articolo 2709 C.c..

Trattandosi di una responsabilità dell'amministratore verso la società da lui stesso amministrata, le scritture “informali” possono essere assunte come prova per dimostrare che le somme prelevate non avevano uno scopo sociale (come dichiarato).

Dunque, non solo è utilizzabile la contabilità occulta ai fini della valutazione, ma è anche corretto – secondo la sentenza n. 12454/2016 - utilizzare nel processo civile le prove raccolte in altri processi.

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